FAST FIND : NR32900

L. R. Lombardia 27/03/2007, n. 7

Istituzione del parco naturale dei Colli di Bergamo.
Abrogata dalla L.R. 16/07/2007, n. 16
Scarica il pdf completo
1626644 1629110
Art. 1 - Istituzione e finalità del parco naturale

1. È istituito il parco naturale dei Colli di Bergamo ai sensi dell'articolo 16-ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1626644 1629111
Art. 2 - Gestione del parco

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione d

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1626644 1629112
Art. 3 - Piano per il parco

1. Il perseguimento delle finalità istitutive, affidato all'ente gestore, è attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma de

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1626644 1629113
Art. 4 - Regolamento del parco

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell'articolo 20 della L.R. n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il persegu

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1626644 1629114
Art. 5 - Divieti

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel Parco naturale dei Colli di Bergamo sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:

a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all'ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'e

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1626644 1629115
Art. 6 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge n. 394/1991,

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1626644 1629116
Art. 7 - Entrata in vigore

1. La presente legge regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1626644 1629117
Allegato - Cartografie

Omissis

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.

Dalla redazione

  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Beni culturali e paesaggio

Il Restauratore dei beni culturali: figura, qualifica, attività riservate

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Esercizio, ordinamento e deontologia
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Professioni
  • Inquinamento acustico

Tecnico competente in acustica ambientale: disciplina, requisiti, elenco

A cura di:
  • Studio Groenlandia
  • Demanio
  • Pubblica Amministrazione
  • Demanio idrico
  • Acque
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Concessioni demaniali marittime, canoni aggiornati, proroghe e scadenze

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali
  • Inquinamento elettrico ed elettromagnetico

I catasti delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

A cura di:
  • Anna Petricca
  • Beni culturali e paesaggio
  • Ambiente, paesaggio e beni culturali

Le norme per la tutela degli alberi monumentali

A cura di:
  • Alfonso Mancini