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Sent. C. Cass. pen. 27/01/2015, n. 3809

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Sicurezza - Cantieri temporanei e mobili - Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) - Responsabilità - Necessità di assistere ad ogni fase della lavorazione fino al collaudo.

In tema di prevenzione antinfortunistica al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzion

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[Premessa]


IN NOME DEL POPOLO IT

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SENTENZA


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Fatto

1. La Corte di Appello di Brescia ha confermato, con pronuncia emessa in data 11/12/2013, la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di ... dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Brescia in data 7/04/2012 in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro commesso in (omissis).

2. L'infortunio era stato così ricostruito dai giudici di merito: la ... s.p.a. aveva commissionato alla ... s.r.l. la realizzazione di un nuovo impianto di laminazione, che la ... s.r.l. aveva appaltato alla ... s.r.l., la quale a sua volta aveva subappaltato i lavori alla ... per la parte meccanica ed alla C.V.S. Montaggi s.r.l. per la parte idraulica, mentre la realizzazione dell'automazione dell'impianto era affidata alla ... s.p.a.; al momento dell'infortunio erano state realizzate tutte le opere edili, quelle meccaniche ed idrauliche e l'automazione era in fase di completamento, mentre non risultavano realizzate le installazioni di sicurezza; l'impianto era funzionante ma non produttivo e gli organi lavoratori e trasferitori, benché privi di protezione, erano azionabili; la messa a pun

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Diritto

1. Il ricorso è infondato.

2. La sentenza di primo grado ha enunciato i seguenti argomenti a sostegno della ritenuta attualità della posizione di garanzia del ... al momento dell'infortunio: l'attività di posa e regolazione delle tubazioni ed opere idrauliche era oggetto dell'appalto in quanto parte del revamping (ossia dell'intervento di ristrutturazione generale) dell'impianto di laminazione perché l'opera di ammodernamento di un impianto può dirsi completata solo ove lo stesso sia di nuovo idoneo al funzionamento, previo collaudo; nel programma cronologico di svolgimento dei lavori erano chiaramente indicate le date in cui erano previste le prove a caldo dell'impianto; le prove a caldo sono logicamente distinte dal collaudo, che avrebbe dovuto seguire entro quindici giorni dal termine delle prime; il contenuto del POS della ... s.r.l. rendeva evidente come l'incarico del ... si dovesse esplicare non solo con riguardo alle opere edili ma anche con riferimento a quelle idrauliche ed elettriche; il contenuto del verbale della riunione di coordinamento del 2 settembre 2008 evidenziava come l'imputato si ingerisse non solo nella gestione delle opere edili ma anche nel coordinamento delle stesse con le altre opere in corso, con previsione anche della messa in esercizio della macchina.

2.1. Riportata nel testo della pronuncia qui impugnata la parte saliente della sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha ulteriormente sviluppato tale punto, in replica alle analitiche e puntuali osservazioni mosse nell'atto di gravame, ritenendo che al momento dell'infortunio il cantiere temporaneo e mobile fosse ancora in essere sulla base delle seguenti argomentazioni: per quanto fossero state già realizzate le strutture edili, dovevano ritenersi inquadrabili tra i lavori propri del cantiere temporaneo o mobile anche i lavori di installazione di impianti di tipo idraulico ed elettrico, necessari per il successivo svolgimento dell'attività produttiva della ...; tali lavori non potevano dirsi terminati fintantoché vi fossero in cantiere operai di varie ditte ancora impegnati in messe a punto di quegli impianti ed in verifiche del loro funzionamento; dovevano ancora essere eseguite le prove di funzionamento a freddo e a caldo, preliminari al collaudo, e neppure erano stati installati gli impianti di sicurezza; l'impianto non poteva, pertanto, definirsi idoneo al funzionamento in quanto con tale locuzione s'intende un impianto pronto per l'ordinaria utilizzazione da parte dell'impresa committente; non vi era stata alcuna comunicazione di fine lavori alla committente da parte dell'impresa affidataria né di

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P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla r

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Dalla redazione