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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. pen. 21/05/2009, n. 21401
Edilizia e immobili - Reati contro la pubblica incolumità - Contravvenzioni - Omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina - Edificio condominiale - Locali garage - Responsabilità dell'amministratore - Condizioni.In tema di omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina negli edifici condominiali (nella specie, i solai dei locali garage), nel caso di mancata formazione della volontà assembleare e di ome |
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SENTENZALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA |
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RITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha condannato ... e ... alla pena di Euro 300,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 677 c.p., comma 3, commesso dal primo dal giugno 1997 fino al luglio 2003 e dal secondo dal 4.9.2003 sino al dicembre 2004, per avere entrambi omesso, quali amministratori del condominio di ..., Roma, "di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo derivante dalla minaccia di rovina dell'edificio suddetto con conseguente pericolo per le persone". A ragione della decisione il Tribunale osservava che, a seguito di esposto del 1999 di uno dei condomini, i Vigili urbani avevano rilevato che il solaio dei locali garage era pericolante e vi erano parti del soffitto che minacciavano di staccarsi e colpire chi transitava e che nel febbraio 2003 con determinazione dirigenziale il Comune aveva diffidato l'amministratore del condominio a nominare un tecnico che provvedesse alla verifica statica del seminterrato e al consolidamento, risanamento e alla messa in sicurezza di detti locali. La determinazione era stata immediatamente notificata al ..., tuttavia nessuna delle attività intimate era stata posta in essere. Nominato nel settembre del 2003 in sostituzione del ..., il ... aveva indetto una assemblea per il giorno 25 novembre 2003, nominando in quella sede, per le verifiche raccomandate dal Comune, l'ing. … che aveva redatto un elaborato con il quale evidenziava alcune fonti di pericolo. Ciò nonostante nulla veniva posto |
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CONSIDERATO IN DIRITTO1. I ricorsi appaiono fondati. È vero, come afferma il Tribunale, che allorché un edificio condominiale minacci (in tutto o in parte) rovina, l'obbligo di rimuovere la situazione pericolosa incombe sui proprietari ovvero a chi per loro è obbligato alla conservazione dell'edificio, e cioè, in virtù del mandato conferitogli dai condomini, all'amministratore. Tuttavia è principio consolidato che la mancata formazione della volontà assembleare e l'omesso stanziamento dei fondi necessari a porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo non può ipotizzarsi alc |
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P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. |
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