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22/05/2024

Omissione di informazioni dovute e valutazione discrezionale della s.a.

In tema di appalti pubblici, le omissioni dichiarative dell'operatore economico non determinano l'esclusione automatica dello stesso e l'apprezzamento circa la sua affidabilità è rimessa alla valutazione discrezionale della stazione appaltante.

Fattispecie
Nell’ambito di una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia di immobili di proprietà comunale, l’istante ha chiesto un parere circa la presunta illegittima esclusione disposta a proprio carico in presenza di annotazioni sul casellario ANAC riferite a pregressi eventi intercorsi tra l’operatore economico e altre stazioni appaltanti/enti concedenti.

Considerazioni ANAC
L’ANAC, con la Delibera del 20/03/2024, n. 148, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l’apprezzamento circa l’affidabilità del singolo operatore economico nell’ambito delle gare pubbliche è rimessa (al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge) alla valutazione discrezionale dell’amministrazione committente;
- l’esclusione per omissioni dichiarative del concorrente in relazione a reati c.d. non ostativi non può essere automatica;
- le omissioni assumono portata escludente non in sé, cioè come mero inadempimento al dovere di informazione, ma se e nella misura in cui siano anche reputate rilevanti da parte della stazione appaltante;
- l’art. 98, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 individua le condizioni che devono (tutte) ricorrere per l’esclusione di un o.e. ai fini della lett. e) dell’art. 95, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023: a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale; b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull’affidabilità e integrità dell’operatore; c) adeguati mezzi di prova di cui all’art. 98, comma 6, del D. Leg.vo 36/2023;
- le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) dell'art. 98, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Conclusioni
Nel caso in esame, la stazione appaltante, in presenza di diverse segnalazioni e/o annotazioni contestate a carico dell’operatore economico, aveva richiesto chiarimenti e approfondimenti sulle specifiche situazioni dichiarate ed emerse, mentre l’impresa non aveva fornito tempestivo ed esaustivo riscontro, nonostante diversi solleciti. La stazione appaltante non aveva di conseguenza potuto concludere, nell’ambito della propria discrezionalità, un compiuto e informato processo valutativo, e aveva dovuto, in ragione di ciò, disporre l’esclusione del concorrente inadempiente.
Inoltre, l’art. 101, del D. Leg.vo 36/2023, che disciplina il soccorso istruttorio, prevede che la stazione appaltante assegni un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni per integrare la documentazione mancante e/o sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione. In caso di inadempimento nel termine stabilito, viene disposta l’esclusione dell’operatore economico.
L'operatore economico non ha fornito i chiarimenti necessari nel termine assegnato e l'ANAC ha ritenuto che l'operato della stazione appaltante fosse conforme alla normativa di settore.

Dalla redazione