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20/03/2024

PPP: necessaria qualificazione almeno intermedia e valutazione preliminare di fattibilità

In tema di contratti pubblici, l'ANAC ha evidenziato che per poter fare ricorso al partenariato pubblico privato (PPP) è necessaria una qualificazione di livello almeno intermedio dell'ente concedente e l'esito positivo della valutazione preliminare di convenienza e fattibilità.

Fattispecie
Per la realizzazione di un nuovo ospedale, una stazione appaltante che intendeva ricorrere al partenariato pubblico privato (PPP) ha chiesto all'ANAC:
- se è preliminare ad ogni ulteriore atto della procedura la valutazione di convenienza e fattibilità del ricorso al PPP, prevista dall’art.175, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023;
- in caso di conclusione positiva del procedimento di valutazione, se è consentito all’amministrazione, pur non potendo rivestire la qualifica di ente concedente, sollecitare i privati ai sensi dell’art. 193, comma 11, del D. Leg.vo 36/2023 a farsi promotori di iniziative volte a realizzare i progetti inclusi negli strumenti di programmazione del PPP, di cui all’articolo 175, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023;
- in caso di risposta affermativa al precedente quesito, se vi sono specifici adempimenti che potrebbero essere ancora nella titolarità dell’amministrazione richiedente, ferma restando la competenza a tutti i successivi incombenti (valutazione delle proposte, procedura di gara, eventuale stipulazione del contratto di PPP) da parte di ente qualificato.

Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità
L'ANAC, con il parere del 28/02/2024, n. 9, ha fornito le seguenti indicazioni:
- tenuto conto delle caratteristiche del partenariato pubblico privato e della complessità di tale istituto, l’art. 175, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede e disciplina, ai fini del ricorso allo stesso, una fase preliminare di valutazione della convenienza e fattibilità dell’operazione, rimessa alla specifica competenza della stazione appaltante;
- la valutazione confronta la stima dei costi e dei benefici del progetto di partenariato, nell’arco dell’intera durata del rapporto, con quella del ricorso alternativo al contratto di appalto per un arco temporale equivalente;
- la norma è volta a garantire che la scelta di avvalersi dello strumento del PPP sia basata su approfondite valutazioni in ordine alla sua convenienza e fattibilità, ed evitare da un lato che si intraprendano iniziative non realizzabili e dall’altro che, prendendo in considerazione tutti gli aspetti dell’operazione economica, dette iniziative risultino non convenienti per l’amministrazione.
L'ANAC ha concluso che la previa valutazione preliminare di convenienza e fattibilità del progetto da finanziare con risorse private costituisce un adempimento necessario e non derogabile, per il ricorso alla procedura di PPP, da svolgere secondo le indicazioni contenute nella disposizione di cui all'art. 175 del D. Leg.vo 36/2023.

Obbligo di qualificazione intermedia per la stipula di contratti di PPP
In merito all'obbligo di qualificazione, l'ANAC ha specificato quanto segue:
- l’art. 174 del D. Leg.vo 36/2023, comma 5, dispone che i contratti di PPP possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati ai sensi dell’art. 63 del D. Leg.vo 36/2023;
- per lo svolgimento delle attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti di PPP, il Codice ha previsto un regime di qualificazione speciale rafforzato, sia per quanto attiene ai livelli di qualificazione posseduti, sia per quanto attiene alla presenza in organico di adeguate professionalità, in considerazione della particolare complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali;
- infatti, l’art. 62, comma 18, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di contratti di PPP possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui alle lett. b) e c) dell’articolo 63, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023; è dunque necessaria una qualificazione almeno di livello intermedio;
- inoltre, ai sensi degli articoli 3, comma 5 e 5, comma 5, dell’Allegato II.4 del D. Leg.vo 36/2023, ai fini dell’affidamento e dell’esecuzione dei contratti di concessione e di PPP di qualsiasi importo le stazioni appaltanti, oltre a possedere almeno una qualificazione di livello L2 (per i lavori) o SF2 (per servizi e forniture), devono garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di 3 anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.
L'ANAC ha pertanto concluso che il procedimento teso all’affidamento di un contratto di PPP deve essere svolto, nel suo complesso, da un soggetto qualificato ai sensi degli artt. 62, comma 18, e 63, del D. Leg.vo 36/2023, nonché dell’Allegato II.4 del Codice. Tali disposizioni richiedono un livello di qualificazione specifico per gli enti concedenti, senza possibilità di suddivisione del procedimento stesso in diverse fasi, seguite da stazioni appaltanti distinte e in assenza di specifica qualificazione.
Inoltre, gli enti concedenti non qualificati o in possesso di una qualificazione di livello L3 o SF3, non possono svolgere direttamente attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti di PPP e sono tenuti a rivolgersi ad una centrale di committenza o ad una stazione appaltante qualificata, secondo la procedura di cui all'art. 62, comma 10, del D. Leg.vo 36/2023 ed alla Delib. ANAC 20/06/2023, n. 266 (Regolamento per l'assegnazione d’ufficio di una s.a. o centrale di committenza qualificata).

Si veda in proposito anche l'allegato parere del MIT 2114/2023.

Dalla redazione