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28/02/2024

SCIA per rimozione di pilastro in muratura

Secondo il TAR Campania, la rimozione di un pilastro in muratura rientra nella manutenzione straordinaria assentibile mediante semplice SCIA.

Nel caso di specie il ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento con cui il Comune aveva inibito l’esecuzione dei lavori interni all'immobile per i quali era stata presentata una SCIA, riguardanti la rimozione di un pilastro in muratura al livello piano strada, nel locale bar, senza incidere sul prospetto esterno. Il pilastro era stato sostituito nella sua funzione statica da un telaio realizzato con profili di acciaio opportunamente dimensionati, ancorato alla base sulla soletta in calcestruzzo armato esistente. Secondo il Comune si trattava di ristrutturazione edilizia, mentre secondo il ricorrente l’intervento rientrava nella manutenzione straordinaria.

Per risolvere la questione TAR Campania-Salerno 19/01/2024, n. 202 ha richiamato le norme che disciplinano le due fattispecie, costituite dalle lettere b) e d) dell’art. 3, D.P.R. 380/2001, secondo le quali (per quanto di interesse):

- sono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso (art. 3, lett. b);

- la ristrutturazione invece ricomprende gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche (art. 3, lett. d).

Applicando tali coordinate normative ed ermeneutiche alla fattispecie in esame, il TAR ha ritenuto incontestabile che le opere fossero qualificabili alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria, come tali assentibili con mera SCIA.
L’intervento di cui alla SCIA, infatti, non aveva inteso in alcun modo produrre l’alterazione della volumetria complessiva degli edifici e/o comportare mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso implicanti incremento del carico urbanistico, né trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. In particolare, come risultava dagli atti di causa:
- il bar in cui si trovava il pilastro era rimasto tale,
- la sagoma era rimasta la stessa,
- erano rimasti inalterati gli altri parametri da prendere in considerazione per discernere le due fattispecie.
Il TAR ha di conseguenza annullato il provvedimento inibitorio del Comune.

Dalla redazione