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22/02/2024

Un'impresa sottoposta a controllo giudiziario può partecipare alle gare d'appalto

In tema di contratti pubblici, l'ANAC ha chiarito che l'operatore economico sottoposto a controllo giudiziario può partecipare alle gare d'appalto.

Quesito
Il quesito posto all'ANAC atteneva alla possibilità di invitare ad una procedura di gara un operatore economico a carico del quale risultava disposto, per la durata di un anno, il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del D. Leg.vo 159/2011.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con il parere del 24/01/2024, n. 2, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 94, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 dispone che la causa di esclusione di cui all’articolo 84, comma 4, del D. Leg.vo 159/2011 non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, l’impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis del D. Leg.vo 159/2011 medesimo;
- l'art. 34-bis, comma 6, del D. Leg.vo 159/2011 prevede che le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del D. Leg.vo 159/2011 che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario;
- ai sensi dell'art. 34-bis, comma 7, del D. Leg.vo 159/2011, il provvedimento che dispone il controllo giudiziario sospende gli effetti di cui all'articolo 94 del D. Leg.vo 159/2011, consistenti nell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'ANAC ha concluso che dalle norme richiamate deriva che la causa di esclusione prevista dal citato art. 94, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, non opera nel caso in cui sia intervenuto a carico dell’impresa un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell’articolo 34-bis del D. Leg.vo 159/2011.
Con la conseguenza che l’operatore economico interessato dalla predetta misura, può partecipare alle gare d’appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d’appalto, senza soluzione di continuità (Sent. C. Stato 14/12/2022, n. 10935).
L'ANAC ha aggiunto che la sospensione ex lege degli effetti dell’informazione interdittiva a seguito dell’ammissione al controllo giudiziario ha efficacia solo pro futuro, consentendo la partecipazione all’impresa sottoposta a tale misura ad altre procedure, e quindi non ha carattere retroattivo, in assenza di espressa disposizione che lo preveda.
Tale misura non ha effetto retroattivo e quindi non può sanare la perdita dei requisiti, in quanto costituisce un rimedio volto a consentire all’impresa che ne beneficia di partecipare alle procedure d’appalto successivamente indette, ma non anche a sanare la perdita dei requisiti.
Pertanto l’ammissione al controllo giudiziario produce i suoi effetti solo per l’avvenire, con la conseguente possibilità per l’impresa di partecipare ad altre e future procedure di gara.

Dalla redazione