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L. R. Basilicata 13/02/2024, n. 5

Salvaguardia degli ecosistemi acquatici della Basilicata mediante regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne.
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- L.R. 05/04/2024, n. 14
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Basilicata, in coerenza con la legislazione comunitaria, nazionale e con le disposizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia de

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle acque pubbliche interne di interesse per la pesca sul territorio regionale, ad eccezione di quelle ricadenti nelle aree protette nazionali assoggettate alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e ai rispettivi regolamenti e piani attuativi.

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Art. 3 - Funzioni regionali

1. La Regione esercita le funzioni amministrative, di programmazione e di pianificazione in materia di esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e delle attività ad esse connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente.

2. La Regione provvede:

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Art. 4 - Strumenti di programmazione e gestione

1. Gli strumenti di programmazione e gestione sono:

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Art. 5 - Piano Ittico Regionale

1. Il Piano Ittico Regionale, approvato dal Consiglio regionale, è lo strumento programmatorio con cui la Regione promuove e disciplina, nelle acque interne pubbliche, la conservazione, l’incremento e l’equilibrio biologico delle specie di interesse ambientale e piscatorie in applicazione alla Carta Ittica mediante:

a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e alla

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Art. 6 - Carta Ittica Regionale

1. La Carta Ittica Regionale, articolata per bacini e sub-bacini idrografici, è la base per l’elaborazione del Piano Ittico Regionale.

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Art. 7 - Programma Ittico Regionale

1. La Regione, sulla base di quanto previsto dal Piano Ittico Regionale, adotta, con provvedimento di Giunta, il Programma Ittico biennale, al fine di assicurare le migliori condizioni per la tutela della fauna ittica.

2. Il Programma Ittico Regionale prevede:

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Art. 8 - Commissione Ittica Regionale

1. La Regione istituisce la Commissione Ittica Regionale, nominata dalla Giunta regionale e costituita da:

a) il Dirigente del competente ufficio in materia piscatoria o suo delegato che la presiede;

b) il Dirigente competente in materia di sanità o suo delegato;

c) il Dirigente competente in materia di

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Art. 9 - Associazioni di pescatori

N2

1. La Regione Basilicata consente lo svolgimento delle attività indicate alla let

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Art. 10 - Zone di protezione della fauna ittica

1. La Regione, sentita la Commissiona Ittica, istituisce le “zone di ripopolamento e frega”, le “zone di protezione integrale” e le “zone di protezione delle specie ittiche”.

2. L’istituzione delle zone di ripopolamento e frega, nelle loc

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Art. 11 - Immissione di specie ittiche

1. La Regione effettua le immissioni di specie ittiche che possono essere effettuate con il supporto delle Associazioni riconosciute.

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Art. 12 - Segnalazione degli interventi in alveo

1. Gli Enti che intendono realizzare interventi di sistemazione negli alvei dei corsi d’acqua regionali sono tenuti a comunicare preventivamente all�

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Art. 13 - Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca è consentito a chi sia in possesso di una delle seguenti licenze:

a) licenza di tipo A: consente ai residenti in Basilicata l’esercizio della pesca professionale, riservata agli imprenditori ittici di cui al D.

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Art. 14 - Tassa di concessione regionale

1. La Regione, per conseguire le finalità della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne secondo quanto previsto dal D. Lgs 22 giugno 1991, n. 230.

2. La tassa di concessione regionale, che abilita l’esercizio della pesca professionale per 12 m

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Art. 15 - Esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. È considerato esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche a fini non economici.

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Art. 16 - Attività agonistica

1. Per attività agonistiche s’intendono le competizioni di pesca sportiva.

2. La Regione rilascia apposite autorizzazioni

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Art. 17 - Autorizzazione all’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. La pesca sportiva e dilettantistica è quella esercitata da soggetti muniti di licenza di tipo B o C o D o E in corso di validità e con gli attrezzi previsti dal piano ittico regionale, da leggi e regolamenti per tali tipologie di licenze.

2. La licenza all’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono riportati i dati anagrafici ed

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Art. 18 - Affidamento in concessione alle associazioni piscatorie

1. La Regione Basilicata, su richiesta delle associazioni piscatorie riconosciute ai sensi dell’art. 9, può affidare in concessione tratti di fiumi

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Art. 19 - Pesca a pagamento

1. L'esercizio della pesca a pagamento è consentito:

a) nelle acqu

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Art. 20 - Esercizio della pesca professionale

1. La pesca professionale è l’attività economica organizzata, esercitata in forma esclusiva o prevalente, consistente nella cattura di pesci e altri organismi acquatici finalizzata alla loro commercializzazione.

2. L’esercizio della

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Art. 21 - Autorizzazione all’esercizio della pesca professionale

1. Sono autorizzate ad esercitare la pesca professionale le imprese ittiche iscritte nell’elenco regionale delle imprese di pesca delle acque interne, in possesso della licenza di tipo A così come disciplinato all’articolo 13.

2. La licenza per l'esercizio della pesca professionale è costituita dal tesserino di cui all’art. 13 e dalla ricevuta

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Art. 22 - Esercizio della pesca scientifica

1. La pesca scientifica è il prelievo della fauna ittica a fini scientifici, ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica.

2. L’autorizzazione viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini itti

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Art. 23 - Acquacoltura in acque pubbliche

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2135 c.c., l’acquacoltura è l’attività economica organizzata, esercitata professio

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Art. 24 - Autorizzazione della pesca per il contenimento delle specie aliene

1. Nei siti ove è accertata la presenza di specie aliene, l’ufficio regionale competente autorizza il prelievo delle specie aliene invasive ai pesca

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Art. 25 - Divieti

1. L'esercizio della pesca è vietato:

a) nelle zone di ripopolamento e frega;

b) nelle zone di protezione integrale;

c) nelle zone di protezione delle specie ittiche;

d) nelle zone sottoposte a ricerca scientifica;

e) nelle zone destinate ai fini economici, senza il consenso del concessionario;

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Art. 26 - Vigilanza

1. Il rispetto delle norme contenute nella presente legge è affidato alla Polizia Provinciale, al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentar

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Art. 27 - Controlli

1. I soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, la esibizione del

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Art. 28 - Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nella presente legge comportano:

a) il sequestro, per un periodo di sei mesi, delle attrezzature usate per l'esercizio della pesca di coloro che esercitano la pesca senza la prescritta licenza e nei periodi non consentiti;

b) la confisca, in via definitiva, dei mezzi usati per produrre corrente elettrica, fonti luminose o per stordire o uccidere la fauna ittica, nonché del pesce catturato, che se vivo, andrà reimmesso in acqua, se morto smaltito così come previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Le sanzioni pecuniarie comminate per violazione della presente norma sono:

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Art. 29 - Risorse finanziarie

1. La presente legge è finanziata con i fondi rinvenienti dalla tassa di concessione regionale, nonché da specifici programmi europei che finanziano la pesca e l’acquacoltura.

2. Per l’esercizio delle funzioni previste nella p

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Art. 30 - Norme finali e abrogazioni

1. La presente legge abroga la legge regionale 9 luglio 2009, n. 20 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque

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Art. 31 - Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

 

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