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15/01/2024

Contributi all'ANAC per contratti pubblici: importi invariati dal 01/01/2024

Con la Delibera 610/2023, l'ANAC ha indicato i contributi dovuti da stazioni appaltanti e operatori economici per le gare pubblicate dal 01/01/2024.

Con la Delib. ANAC 19/12/2023, n. 610 l'ANAC ha indicato, per l’anno 2024, soggetti tenuti, entità, modalità e termini per il versamento dei contributi dovuti da stazioni appaltanti e operatori economici che partecipano alle gare, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005, n. 266.

In particolare, la Delibera 610/2023, in vigore dal 01/01/2024, stabilisce che i soggetti obbligati alla contibuzione a favore di ANAC (indicati all'art. 1, comma 1 della Delibera stessa) sono tenuti a versare i seguenti contributi in relazione all'importo a base di gara:

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA

QUOTA STAZIONI APPALTANTI

QUOTA OPERATORI ECONOMICI

Inferiore a Euro 40.000

Esente

Esente

Uguale o maggiore a Euro 40.000 e inferiore a Euro 150.000

Euro 35

Esente

Uguale o maggiore a Euro 150.000 e inferiore a Euro 300.000

Euro 250

Euro 18

Uguale o maggiore a Euro 300.000 e inferiore a Euro 500.000

Euro 33

Uguale o maggiore a Euro 500.000 e inferiore a Euro 800.000

Euro 410

Euro 77

Uguale o maggiore a Euro 800.000 e inferiore a Euro 1.000.000

Euro 90

Uguale o maggiore a Euro 1.000.000 e inferiore a Euro 5.000.000

Euro 660

Euro 165

Uguale o maggiore a Euro 5.000.000 e inferiore a Euro 20.000.000

Euro 880

Euro 220

Uguale o maggiore a Euro 20.000.000

Euro 560

 

Tali importi sono invariati rispetto a quelli già determinati dalla Delib. ANAC 20/12/2022, n. 621 per le gare pubblicate dal 01/04/2023 (si veda Contratti pubblici e contributi all'ANAC: importi rimodulati dal 01/04/2023).

Viene altresì confermata l'esenzione dal contributo per le stazioni appaltanti e gli operatori economici in relazione alle procedure di:
a) affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, così come individuate dalla Delib. ANAC 359/2017, nonché dalla Delib. ANAC 1078/2018;
b) affidamento alle quali si applica il D.M. 02/11/2017, n. 192.

Le stazioni appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV, emesso dall’ANAC con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
Il pagamento per gli operatori economici avviene attraverso il portale dei pagamenti dell’ANAC, ed è condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.
Le società organismo di attestazione, di cui all'art. 100, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro 90 giorni dall’approvazione del proprio bilancio utilizzando il portale dei pagamenti dell'ANAC.

Dalla redazione