FAST FIND : FL7930

Flash news del
03/01/2024

Trasformazione del solaio di copertura in terrazzo

Secondo il TAR Campania, per il cambio di destinazione d’uso da lastrico solare a terrazzo non è sufficiente una SCIA, ma è necessario il permesso di costruire.

Nel caso di specie si trattava di un intervento consistente nella realizzazione di un parapetto sul lastrico solare per il quale era stata presentata una SCIA. Il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza di sospensione dei lavori e del provvedimento d'ingiunzione di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
Sulla differenza tra la nozione di lastrico solare e quella di terrazza, è stato chiarito dalla giurisprudenza che:
- il primo è una parte di un edificio che, pur praticabile e piana, resta un tetto o, quanto meno, una copertura di ambienti sottostanti,
- mentre la seconda è un ripiano anch'esso di copertura, ma che nasce già delimitato all'intorno da balaustre, ringhiere o muretti, indici di una ben precisa funzione di accesso e utilizzo per utenti (TAR Campania-Salerno 28/06/2021, n. 1578; TAR Abruzzo 24/07/2018, n. 305).

In considerazione di tale distinzione, TAR Campania-Salerno sent. 27/11/2023, n. 2753 ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale nel caso in cui si realizzi un cambio di destinazione d'uso trasformando un solaio di copertura, per il quale non è prevista la praticabilità, in terrazzo è sempre necessario il permesso di costruire, non essendo realizzabile detta trasformazione tramite semplice SCIA né tramite comunicazione di inizio lavori ex art. 6, D.P.R. 380/2001.
Ed infatti, la trasformazione di un tetto di copertura in terrazzo calpestabile modifica gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo preesistente - risolvendosi in ultima analisi in una alterazione di prospetto e sagoma dell'immobile - e, quindi, non rientra nella categoria del restauro e risanamento conservativo, bensì in quella della ristrutturazione edilizia, con conseguente necessità di apposito titolo autorizzatorio.

In argomento si ricorda che i giudici amministrativi hanno anche ritenuto che:
- la trasformazione materiale e funzionale di un lastrico solare in terrazza deve essere necessariamente subordinata a permesso di costruire, perché comportante un incremento rilevante della superficie utile residenziale, ossia una proiezione verso l’esterno dello spazio abitativo fruibile (in termine di affaccio e sosta), sia pure in via accessoria (TAR Campania-Salerno 28/06/2021, n. 1578);
- il mutamento di destinazione d’uso della terrazza e il complesso delle opere connesse realizzano un aumento del carico urbanistico nonché, almeno in parte, una modifica del prospetto dell’edificio (TAR Campania-Napoli 01/07/2010, n. 16540).

Dalla redazione