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Deliberaz. G.R. Liguria 13/12/2013, n. 1602

Art. 3 c.1 lett. g) l.r. n. 13/1999. Criteri tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006, per la movimentazione di fondali marini in ambito costiero.
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[Premessa]



LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 R, recante “Norme in materia ambientale” ed, in particolare, l’art. 109, che, al comma 2, innovando il regime previgente stante le modifiche apportate dal D.L. n. 5/2012, convertito con L. n. 35/2012, sottopone ad autorizzazione regionale l’immersione in mare dei materiali inerti, geologici, inorganici, di escavo di fondali marini e salmastri e di manufatti, anche al di fuori di vasche di colmata e strutture di contenimento poste in ambito costiero;

la l.r. n. 13/99 Re ss.mm. recante “Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti” che, nell’ottica della pianificazione integrata della fascia costiera e del controllo della qualità degli interventi riserva alla Regione, in particolare, all’art. 3 c.1 lett. g) le funzioni che per la loro rilevanza richiedono l’esercizio unitario a livello regionale;


PREMESSO CHE:

- la Regione, a far data dal 1999, è preposta al rilascio dell’autorizzazione all’immersione d

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Criteri tecnici ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di cui all’Art. 109 del D.lgs. n. 152/2006, per la movimentazione di fondali marini in ambito costiero
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1. Premesse

Come noto la movimentazione di fondali marini rappresenta un’attività di gestione dei porti commerciali e turistici la cui sostenibilità ambientale assume una rilevanza strategica ai fini della gestione integrata della fascia costiera, specie se si considera che nel territorio ligure sono presenti 4 porti commerciali, di cui 3 di rilievo nazionale, e una ventina di porti turistici. In particolare la movimentazione dei sedimenti in loco può rappresentare una risposta adeguata alle problematiche relative all’agibilità dei porti, sia pur limitata al breve periodo. È, infatti, evidente che tali aspetti gestionali dovrebbero essere oggetto di un’adeguata pianificazione ad opera dei soggetti competenti onde consentire una corretta programmazione degli interventi medesimi in luogo di azioni estemporanee o di emergenza.

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2. Movimentazione di sedimenti marini in loco e in ambito costiero

I presenti criteri si riferiscono alla movimentazione in loco e in ambito costiero di sedimenti marini finalizzati alla realizzazione di opere marittime o al ripristino della navigabilità. Ai fini dei presenti criteri, la movimentazione è intesa “in loco” quando lo spostamento è effettuato entro la distanza di 300 metri dal punto di origine.

Tale distanza può essere ampliata per comprovate esigenze dovute alle caratteristiche del sito e nel rispetto dei cri

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3. Classificazione degli interventi

Le movimentazioni di sedimenti marini oggetto dei presenti criteri sono classificabili:

A. in base alla finalità dell’intervento

B. in base al contesto ambientale

A. In base alla finalità dell’intervento i presenti criteri si applicano nei seguenti casi:

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4. Criteri di ammissibilità ambientale ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui all’Art. 109 del D.lgs. n. 152/2006.
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4.1 - Criteri generali di sostenibilità ambientale degli interventi

L’intervento è ambientalmente sostenibile e come tale può formare oggetto di una positiva valutazione in sede di rilascio dell’autorizzazione di che trattasi qualora risultano rispettate le seguenti condizioni:

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4.2 - Contenuti progettuali necessari per l’istruttoria

4.2.1. Casistica A1.B1: Ripristino della navigabilità all’interno di ambiti portuali

Non occorre procedere alla caratterizzazione fisico-chimica dei sedimenti in tutti i casi in cui la movimentazione in loco dei materiali avvenga nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

a. senza il carico e lo scarico da bettoline e pontoni;

b. senza il trasporto in aree di stoccaggio temporaneo;

c. presso aree sufficientemente confinate da impedirne una significativa dispersione al di fuori delle aree portuali.

Negli altri casi va eseguita una caratterizzazione chimico fisica dei sedimenti oggetto di movimentazione, assumendo a riferimento, per quanto riguarda il profilo analitico e la valutazione dei risultati, i criteri regionali sui ripascimenti. La documentazione progettuale deve comprendere:

- descrizione dell’intervento e delle sue finalità;

- esiti della caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti, se prevista;

- esatta individuazione, attraverso planimetrie e sezioni di adeguato dettaglio, delle aree di origine e di arrivo, delle profondità di scavo e della nuova morfologia del fondale prevista a fine lavori;

- stima dei volumi movimentati, suddivisi se necessario nelle diverse unità funzionali dell’intervento;

- descrizione dei mezzi e delle tecniche utili

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