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07/12/2023

Forme speciali di partenariato pubblico privato per beni culturali tutelati

L'ANAC ha chiarito che anche le forme speciali di partenariato pubblico privato nel settore dei beni culturali devono presentare le caratteristiche proprie di tale schema negoziale, con particolare riferimento al trasferimento del rischio all’o.e. e all'equilibrio economico finanziario dell’operazione.

Fattispecie
È stato chiesto un parere all'ANAC con riferimento all'utilizzo dello strumento del partenariato pubblico privato speciale per il finanziamento di interventi volti ad incrementare l’attrattività e le presenze turistiche nei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, che hanno subito una variazione negativa delle presenze tra il 2019 e il 2020.
In particolare, secondo il Rup, la natura speciale del partenariato pubblico privato, rende lo stesso utilizzabile esclusivamente per progetti e iniziative di valorizzazione dei beni culturali, e non quindi per l’esecuzione delle attività di promozione turistica. Il Rup ha inoltre eccepito l’assenza, nel caso di specie, di un rischio d’impresa in capo al partner privato, come desumibile dall’importo residuale dell’investimento sostenuto dallo stesso (il contributo economico a carico del partner privato ammontava a 4.000 euro, a fronte di un finanziamento pubblico di 440.386 euro).

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 21/11/2023, n. 538, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 151, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 (applicabile ratione temporis alla fattispecie) prevede che per assicurare la fruizione del patrimonio culturale e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 (che tratta i contratti di sponsorizzazione);
- la finalità della norma è quella di promuovere forme di cooperazione tra pubblico e privato per finanziare, recuperare e gestire beni culturali, garantendo procedure snelle nell’attuazione delle singole ipotesi di intervento;
- il contesto di specialità nel quale opera la norma, vale a qualificare la forma di partenariato ivi prevista come una species del genus di partenariato pubblico privato contemplato in via generale nel Codice appalti (artt. 180-191 del D. Leg.vo 50/2016);
- l'art. 180, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016 indica che nella tipologia dei contratti di partenariato pubblico privato rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche peculiari di tali contratti;
- pertanto, secondo le indicazioni del legislatore, lo schema del partenariato pubblico privato può includere, oltre alle forme tipiche previste nello stesso art. 180 del D. Leg.vo 50/2016, anche forme di collaborazione non espressamente menzionate nel Codice ma che presentano comunque le caratteristiche di tale tipologia contrattuale, ossia il trasferimento dei rischi in capo all’operatore privato e l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione nel suo complesso;
- in tale contesto sembra collocarsi la speciale forma di partenariato prevista dall’art. 151, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016 per la valorizzazione dei beni culturali tutelati; si tratta di una forma “atipica” di partenariato pubblico privato che in quanto tale, sembra comunque richiedere la sussistenza dei principali elementi di tale istituto, in termini di alea gravante sul soggetto privato prescelto (rischio di costruzione, di disponibilità e di domanda) e di equilibrio economico finanziario dell’operazione;
- l’art. 151, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, in quanto disposizione speciale e derogatoria alle ordinarie procedure di gara, può trovare applicazione esclusivamente nell’ambito dei contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati, finalizzati al recupero, al restauro, alla manutenzione programmata, alla gestione, all'apertura alla pubblica fruizione e alla valorizzazione di beni culturali immobili e non può essere estesa a fattispecie non espressamente previste dalla norma.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, ove il progetto presentato includa interventi su beni culturali tutelati, nei termini suindicati, per gli stessi può trovare applicazione (anche) l’art. 151, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, mediante il ricorso allo schema del partenariato speciale pubblico privato. In tal caso, devono comunque sussistere le caratteristiche proprie di tale schema negoziale, in termini di assunzione del rischio dell’operazione da parte del soggetto privato prescelto e di equilibrio economico finanziario dell’operazione.
Non appare pertanto riconducibile nello schema del partenariato speciale pubblico privato, di cui all’art. 151, comma 3, del D. Leg.vo 50/2016, il progetto contemplante il coinvolgimento di un partner privato che sopporti una parte esigua e residuale dell’investimento previsto per la realizzazione dell’intervento di valorizzazione del bene culturale, a fronte di un finanziamento pubblico quasi totale dello stesso.

Dalla redazione