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23/11/2023

Appalti pubblici: Circolare del MIT sulle procedure di affidamento sotto soglia

In tema di appalti pubblici, il MIT ha pubblicato una Circolare relativa alle procedure di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie europee, richiamando la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato la Circolare del 20/11/2023, n. 298 avente ad oggetto: Procedure per l'affidamento ex art. 50 del D. Lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

Contenuto della Circolare
La Circolare, dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti), ha indicato che:
- il nuovo Codice appalti ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) e dal D.L. 77/2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice;
- le disposizioni richiamate costituiscono applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Leg.vo 36/2023 che impone, tra l'altro, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto con la massima tempestività;
- al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
- l'art. 48, comma 1, del  D. Leg.vo 36/2023, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama tutti i principi contenuti nella Parte I del Primo Libro del nuovo Codice appalti, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici;
- le disposizioni contenute nell'articolo 50 del D. Leg.vo 36/2023 vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Dir. 26/02/2014, n. 24 UE.

Contenuto dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023
Con riferimento ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea l'art. 50 del D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento con le seguenti modalità.
Si procede con affidamento diretto:
a) per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
b) dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.
Si procede con procedura negoziata senza bando:
c) previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
d) previa consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (in questa fascia la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, può utilizzare le procedure ordinarie);
e) previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea.

Si segnala in proposito che, come anche evidenziato dalla Relazione illustrativa del Consiglio di Stato del 07/12/2022:
- l’art. 36, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 prevedeva l’utilizzo delle procedure ordinarie come facoltà sempre percorribile dalla stazione appaltante anche per i contratti sotto soglia;
- la disciplina del sottosoglia di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 non contemplava il possibile ricorso alle procedure ordinarie;
- la lett. d) dell'art. 50, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 (come sopra indicato) prevede che, in ipotesi di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie europee, la stazione appaltante, in luogo del ricorso alla procedura negoziata senza bando, possa utilizzare le procedure ordinarie.

Alla luce di quanto sopra, sembrerebbe utile un chiarimento in merito all'ambito di applicazione della Circolare del MIT, nonché al suo impatto sulla normativa vigente.

Dalla redazione