FAST FIND : FL7873

Flash news del
17/11/2023

Nuove soglie europee per gli appalti pubblici dal 2024

La Commissione UE ha aggiornato gli importi delle soglie europee per gli appalti pubblici e le concessioni. Le nuove soglie, direttamente operative nell'ordinamento nazionale, si applicano dal 01/01/2024.

Nella GUUE serie L del 16/11/2023 sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti che modificano le soglie di applicazione della normativa europea in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni:
Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari;
Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2496, che modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali;
Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2497, che modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni;
- Regolam. Comm. UE 15/11/2023, n. 2510, che modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza.
I Regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri a decorrere dal 01/01/2024; pertanto, a partire da tale data, le nuove soglie indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore.

I nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza europea dal 01/01/2024 sono i seguenti.

APPALTI NEI SETTORI ORDINARI (art. 14, D. Leg.vo 36/2023; in precedenza art. 35, D. Leg.vo 50/2016)

Si riportano le soglie aggiornate:
a) 143.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità. Se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa (diversi da quelli di cui al D. Leg.vo 208/2011, per i quali vedi oltre), questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III, Dir. 2014/24/UE);
b) 221.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni. Tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa (diversi da quelli di cui al D. Leg.vo 208/2011, per i quali vedi oltre), allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III, Dir. 2014/24/UE);
c) 5.538.000 Euro, per gli appalti di lavori pubblici.

APPALTI NEI SETTORI SPECIALI (art. 14, D. Leg.vo 36/2023; in precedenza art. 35, D. Leg.vo 50/2016)

Si riportano le soglie aggiornate:
a) 443.000 Euro, per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione;
b) 5.538.000 Euro, per gli appalti di lavori.

CONCESSIONI (art. 14, D. Leg.vo 36/2023; in precedenza art. 35, D. Leg.vo 50/2016)

Si riportano le soglie aggiornate:
a) 5.538.000 Euro.

APPALTI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA (art. 10, D. Leg.vo 208/2011)

Si riportano le soglie aggiornate:
a) 443.000 Euro per gli appalti di forniture e servizi;
b) 5.538.000 Euro per gli appalti di lavori.

Dalla redazione