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09/11/2023

Appalti pubblici: necessaria qualificazione della consorziata designata per l'esecuzione

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che la designazione, da parte di un consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione di lavori del tutto carente di requisiti comporta l’esclusione del consorzio dalla gara, anche se i requisiti sono posseduti in proprio dal Consorzio.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura negoziata senza bando di gara, uno degli operatori economici invitati aveva chiesto se fosse legittima l’ammissione in gara di tre consorzi stabili che avevano designato, quali imprese esecutrici, consorziate sprovviste dei requisiti di qualificazione richiesti dalla lettera di invito.

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 18/10/2023, n. 470, ha svolto le seguenti considerazioni:
- l’art. 47, comma 2, del D. Leg.vo 50/2016 prevede l’alternativa facoltà del consorzio di eseguire il contratto con propria struttura d’impresa - previa dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, salva la facoltà di cumulo - ovvero tramite i consorziati indicati in gara, che in tal caso risultano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
- il consorzio può, in sede evidenziale, designare, per l’esecuzione del contratto, una o più delle imprese consorziate (che, in tal caso, partecipano direttamente alla gara, concorrendo alla sostanziale formulazione dei tratti, anche soggettivi, dell’offerta ed assumendo, in via solidale, la responsabilità per l’esatta esecuzione, ancorché la formalizzazione del contratto sia rimessa al consorzio, che è parte formale). In tal caso è necessario che le imprese designate possiedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei, limitati e specifici, casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione (Sent. C. Stato 22/08/2022, n. 7360);
- dunque, le imprese consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso e comprovare i requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione dei lavori, a prescindere dalla qualificazione del consorzio;
- l'art. 225, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti) detta il regime transitorio relativo agli appalti pubblici, consentendo al consorzio stabile di qualificarsi sulle base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate;
- tale disposizione non si occupa invece del caso in cui il consorzio possiede in proprio la qualificazione, ma indica una impresa esecutrice priva di qualificazione;
- il cd. cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili, propriamente inteso, va infatti riferito alla possibilità per il consorzio stabile, privo in proprio dei requisiti, di qualificarsi per il tramite delle proprie consorziate, sommandone i relativi requisiti; ma non nel senso opposto, cioè di consentire ad una consorziata di qualificarsi ed eseguire l’appalto, essendo totalmente priva di qualificazione nelle categorie richieste per i lavori affidati;
- il suddetto articolo non può dunque essere interpretato nel senso che i requisiti di qualificazione SOA devono essere posseduti e comprovati solo dal consorzio stabile, anche nel caso in cui l’esecuzione dell’appalto sia totalmente affidata ad un’impesa esecutrice.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha ritenuto che, pur in presenza di un orientamento giurisprudenziale di segno opposto (si veda Sent. C. Stato 09/10/2023, n. 8767), qualora un consorzio designi per l’esecuzione dell’appalto un’impresa consorziata, i requisiti di qualificazione devono essere posseduti e vanno accertati in capo a tale impresa, a prescindere dalla qualificazione in proprio del consorzio.
Pertanto, la designazione, da parte di un consorzio stabile, di una consorziata per l’esecuzione di lavori del tutto carente di qualificazione, comporta l’esclusione del consorzio dalla gara, anche se la qualificazione è posseduta in proprio dal consorzio.

Dalla redazione