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12/10/2023

Appalti pubblici: assicurazione obbligatoria dipendenti PA per attività tecniche

Con riferimento al nuovo Codice appalti, il MIT ha fornito chiarimenti circa l'obbligo di assicurazione dei dipendenti della PA che svolgono le attività tecniche incentivate.

Quesito
Con il quesito 2163/2023 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stato chiesto:
- quali siano le figure interne per le quali vige l'assicurazione obbligatoria prevista dalla lett. c), dell'art. 45, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice appalti);
- se tale assicurazione obbligatoria sia a carico totale dell'ente.

Parere del MIT
Il MIT ha precisato che:
- le figure per le quali vige l'obbligo di assicurazione sono quelle indicate all'art. 45, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 per le sole attività tecniche elencate nell'Allegato I.10 al nuovo Codice appalti, se presenti all'interno della stazione appaltante;
- l'assicurazione è a carico esclusivamente delle somme previste nel quadro economico dell'intervento.

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Si ricorda che, nel nuovo Codice appalti, gli incentivi alle funzioni tecniche sono disciplinati dall'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, il quale rinvia all’allegato I.10 per l’elenco delle attività da incentivare.
L'art. 45, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che le risorse per remunerare le attività tecniche gravano sugli stanziamenti previsti per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. L'art. 45, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.
Ai sensi dell'art. 45, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023, il 20% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse indicate, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023.
La lett. c), dell'art. 45, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

In tema di incentivi per le funzioni tecniche, si veda anche Incentivi per funzioni tecniche tra vecchio e nuovo Codice appalti.

Dalla redazione