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Regolam. R. Lazio 03/12/2013, n. 17

Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Reg. R. 09/07/2014, n. 16
- Reg. R. 28/08/2017, n. 16
- Reg. R. 06/02/2018, n. 4

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Art. 1 - Oggetto.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e dell'articolo 1, commi 134 e

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Art. 2 - Semplificazione dei controlli.

1. L'esercizio dei controlli di competenza regionale sulle aziende agricole è ispirato al principio della proporzionalità dei controlli e dei connessi adempimenti amministrativi rispetto al rischio inerente all'attività controllata, nonché alle corrispondenti esigenze di tutela degli interessi pubblici. A tal fine, con deliberazione di Giunta su proposta dell'assessore competente, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce

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Arti. 3 - Chiarezza degli obblighi e degli adempimenti amministrativi.

1. Per ogni procedimento di controllo e di verifica, la struttura regionale competente individua in modo dettagliato e facilmente comprensibile gli obblighi e gli adempimenti che l'impresa deve

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Art. 4 - Semplificazione dei procedimenti amministrativi.

1. I procedimenti amministrativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA, sono individuati nell'allegato A che forma parte integrante del presente regolamento. In relazione a ciascun procedimento l'allegato A contiene l'indicazione:

a) degli adempimenti, attinenti all'acquisizione, verifica e certificazione della completezza ed adeguatezza della documentazione da allegare alle istanze, ai quali i CAA sono tenuti nello svolgimento dell'attività istruttoria;

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Art. 5 - Requisiti e adempimenti dei CAA.

1. Possono svolgere gli adempimenti istruttori di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), propedeutici alla presentazione delle istanze ed elencati per ciascun procedimento nell'allegato A, esclusivamente i CAA, operanti nel territorio regionale, in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 27 marzo 2008 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola), nonché de

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Art. 6 - Rapporti con l'utenza.

1. I CAA svolgono l'attività di cui al presente regolamento sulla base di un apposito mandato, conferito dal soggetto esercente l'attività agricola in conformità al modello di cui all'allegato D che forma parte integrante del presente regolamento.

2. I CAA rilasciano a cias

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Art. 7 - Presentazione delle istanze.

1. Le istanze di cui all'articolo 4, comma 1, sono presentate dai CAA all'amministrazione competente per ciascun procedimento di cui all'allegato A al presente regolamento. Le istanze sono corredate dall'attestazione/dichiarazione con cui il CAA certifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione allegata e sulla base di questa, il possesso dei requisiti del soggetto esercente l'attività agricola

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Art. 8 - Monitoraggio e controllo.

1. I CAA, che svolgono l'attività prevista dal presente regolamento, trasmettono, ogni sei mesi, per via telematica, alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, le informazioni dettagliate per ciascun procedimento amministrativo istruito, anche in relazione ai relativi esiti, secondo le procedure operative definite con atto del direttore della struttura regionale competente in materia di agricoltura.

2. Le informazioni scaturenti dalle attività di monitoraggio e le relative elaborazioni confluiscono in un'apposita banca da

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Art. 9 - Attività in regime convenzionale.

1. Le convenzioni stipulate tra i CAA e la Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del D.M. 27 marzo 2008 r

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Art. 10 - Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Piano annuale di cui all'art. 2, comma 1, è approvato

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Art. 11 - Disposizioni finanziarie.

1. L'attuazione del presente regolamento non comporta oneri per la finanza regionale.

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Art. 12 - Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

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Allegato A - Procedimenti amministrativi per i quali è ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei CAA

N4


1. Certificazione della qualifica di iap e cd


1) Principale normativa di riferimento


2) Adempimenti istruttori del CAA

Per ottenere le attestazioni - provvisorie o definitive - di Imprenditore Agricolo Principale o Coltivatore Diretto, l'interessato o suo delegato (in caso di Società), può presentare domanda per il tramite dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola al Comune Capofila competente per territorio. In questo caso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola provvederanno:

- alla verifica che la domanda sia redatta in conformità alla modulistica predisposta dalla Regione (Allegato n. 5 della Determinazione 10 aprile 2015, n. G04159);

- alla verifica della completezza ed adeguatezza degli allegati necessari in relazione alla finalità e tipologia della domanda;

- alla verifica della corrispondenza formale tra quanto dichiarato dall'interessato e quanto risulta dalla documentazione dallo stesso prodotta;

- all'inoltro dell'istanza al Comune Capofila competente per territorio, corredata della certificazione/attestazione del CAA redatta in conformità al modello di cui all'allegato F del regolamento e di copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'interessato;

- al rilascio all'interessato della certificazione della data di acquisizione dell'istanza da parte del Comune Capofila competente per territorio, ai fini della decorrenza del termine per la conclusione del procedimento; tale certificazione deve contenere necessariamente gli elementi di cui all'allegato E del regolamento;

- qualora il Comune, decorso il termine previsto di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza inoltrata dal CAA, non provveda al rilascio del certificato richiesto, la richiesta si ritiene comunque accolta ed il CAA emette la certificazione attestante l'infruttuoso decorso del termine previsto; tale certificazione deve contenere necessariamente gli elementi di cui all'allegato E del regolamento;

- qualora il Comune competente emetta l'attestazione/diniego, il CAA trasmetterà tale esito all'interessato.


3) Termine di adozione del provvedimento finale

30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Amministrazione competente della domanda istruita e presentata tramite il CAA.

Il termine previsto di 30 giorni può essere sospeso dal Comune stesso nel caso di richiesta, tramite il CAA, di elementi integrativi necessari per la valutazione dell'istanza.


2. Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili


1) Principale normativa di riferimento


2) Adempimenti istruttori del CAA

I CAA potranno presentare esclusivamente nell'interesse delle imprese agricole le istanze per le attività di costruzione ed esercizio di impianti da FER, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, come integrato dal D.Lgs. 222/2016, e agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 28/2011, relative alle seguenti fonti energetiche:

- Eolica

- Solare fotovoltaica

- Biomasse

- Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas

- Idroelettrico e geotermico

In particolare i CAA potranno preistruire le seguenti istanze relative a:

1) gli impianti di produzione di energia elettrica da FER non ricadenti in regime di edilizia libera e di autorizzazione unica, compresi tra 50 kW e 1MW, che sono sottoposti alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), sulla base di quanto disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 28/2011.

Fatti salvi gli interventi che ricadono in regime di edilizia libera, per i quali è sufficiente una comunicazione al Comune di competenza, e ferma restando la responsabilità esclusiva dell'impresa agricola istante sulla veridicità e sulla correttezza dei dati riportati nelle dichiarazioni alla stessa direttamente o indirettamente ascrivibili, i CAA provvederanno:

- alla verifica che le dichiarazioni presentate per la PAS si riferiscano ad impianti esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività agricola;

- all'assistenza nella predisposizione delle istanze per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da FER;

- verifica della completa allegazione all'istanza dell'impresa degli elaborati progettuali, relativi agli impianti da realizzare, predisposti da soggetti abilitati ed iscritti ad albi professionali;

- alla verifica della completezza e della coerenza formale degli elaborati allegati, rispetto al contenuto della dichiarazione stessa;

- all'inoltro della dichiarazione all'Amministrazione comunale competente, corredata da documentazione necessaria, della certificazione/attestazione del CAA redatta in conformità al modello di cui all'allegato F del regolamento e di copia fotostatica del documento di riconoscimento dell'interessato;

- al rilascio all'interessato della certificazione della data di acquisizione dell'istanza da parte dell'amministrazione comunale competente per territorio, ai fini della decorrenza del termine per la conclusione del procedimento; tale certificazione deve contenere necessariamente gli elementi di cui all'allegato E del regolamento;

- qualora il Comune, decorso il termine previsto di 30 giorni dall'acquisizione al protocollo dell'istanza inoltrata dal CAA, non proceda alla richiesta di modifiche o integrazioni o a convocare una Conferenza dei Servizi, la richiesta si ritiene comunque accolta ed il CAA emette la certificazione attestante l'infruttuoso decorso del termine previsto; tale certificazione dev

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Allegato B - Requisiti soggettivi e oggettivi che i CAA interessati allo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento regionale devono possedere

N7

I Centri Autorizzati di Assistenza Agricola e le società di cui si avvalgono, per lo svolgimento delle attività istruttorie a norma dell'articolo 1, commi 134 e 135 della legge regionale 13 agosto 2011, n. 12, devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- Autorizzazione e attestazione di adeguamento ai requisiti previsti dal D.M. 27 marzo 2008 rilasciate dalla Regione o P.A. in cui è compresa la sede legale della società;

- Stipula di una polizza assicurativa aggiuntiva rispetto a quella prevista dall'art. 5, comma 1, del D.M. 27 marzo 2008, per l

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Allegato C - Segnalazione certificata di inizio

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Allegato D - Contenuti minimi essenziali del mandato conferito dal soggetto esercente l'attività agricola al CAA per lo svolgimento delle attività di cui al Reg. reg. n. .......... del ......

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato E - Certificazioni rilasciate dai CAA agli utenti

N7

Le certificazioni rilasciate dai CAA a ciascun utente, attestanti la data di inoltro dell'istanza all'amministrazione competente, per i procedimenti di cui all'Allegato A al presente regolamento, e l'eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento, contengono i seguenti elementi essenziali:

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Allegato F - Attestazione da allegare alla domanda per l'inoltro all'amministrazione competente per il procedimento amministrativo

N7

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