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28/08/2023

Ordine di demolizione e valutazione della sanabilità delle opere abusive

Secondo il Consiglio di Stato, ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione, non è necessaria la previa valutazione da parte del Comune della sanabilità dell’opera abusiva.

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordine di demolizione relativo a due manufatti realizzati senza alcun titolo abilitativo. In particolare, lamentavano:
1) omessa comunicazione di avvio del procedimento;
2) difetto di motivazione in ordine all’interesse pubblico all’adozione del provvedimento demolitorio;
3) violazione dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 per omessa istruttoria di valutazione della sanabilità dell’opera.
Il ricorso è stato respinto sulla base delle seguenti motivazioni.

OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - Con riferimento al primo motivo, C. Stato 11/07/2023, n. 6774 ha affermato che l’ordinanza di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato e doveroso in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, rispetto al quale non è richiesto alcun apporto partecipativo del privato. Pertanto, l’attività di repressione non necessita della previa comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 7, L. 241/1990, considerando che la partecipazione del privato al procedimento comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso.
In ogni caso, trattandosi di procedimento vincolato, troverebbe applicazione l’art 21-octies, comma 2 della L. 241/1990, posto che il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello in concreto adottato.

OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE - In relazione al secondo motivo, il Consiglio ha ricordato che secondo la costante giurisprudenza, proprio in virtù dell’anzidetta natura rigorosamente vincolata dell’ordinanza di demolizione, essa è dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività.
Nella specie, l’atto impugnato:
- identificava l’immobile tramite i riferimenti catastali;
- conteneva una dettagliata descrizione delle opere abusivamente realizzate;
- precisava il fondamento normativo richiamando il combinato disposto dell'art. 31, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 15, comma 1, della L.R. Lazio 11/08/2008, n. 15 che impongono l'emissione di ingiunzione di demolizione nei casi di opere realizzate in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali.
Pertanto l’ordinanza di demolizione impugnata risultava sufficientemente motivata con riferimento all’oggettivo riscontro dell’abusività delle opere ed alla sicura assoggettabilità di queste al regime del permesso di costruire, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale in relazione all’interesse pubblico.

Tali principi valgono anche nel caso in cui l’ordine di demolizione venga adottato a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, atteso che a fronte della realizzazione di un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato meritevole di tutela. Sul punto è stata richiamata la sentenza dell’Adunanza Plenaria secondo cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e mai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino (C. Stato Ad. plen. 17/10/2017, n. 9).

VERIFICA DELLA SANABILITÀ DELL’OPERA - Infine, sul terzo motivo, è stato chiarito che la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001. Ciò si evince chiaramente dagli artt. 27 e 31 del D.P.R. 380/2001 cit., che obbligano il responsabile del competente ufficio comunale a reprimere l'abuso, senza alcuna valutazione di sanabilità, nonché dallo stesso art. 36 che rimette all'esclusiva iniziativa della parte interessata l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica.

Dalla redazione