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04/08/2023

Appalti pubblici: omissione di un livello di progettazione e compenso del progettista

In tema di contratti pubblici, L'ANAC ha ribadito che quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello successivo e, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, deve considerare tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento.

Fattispecie
Nell'ambito di una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa a lavori di manutenzione straordinaria, era pervenuta una segnalazione all'ANAC relativa all'unificazione delle ultime due fasi progettuali (i.e. l'omissione della fase di progettazione esecutiva) e l'individuazione del compenso da riconoscere al progettista.

Osservazioni ANAC
Con Atto del Presidente del 12/07/2023, l'ANAC ha svolto le seguenti osservazioni:
- l'art. 23, comma 4, del D. Leg.vo 50/2016 consente l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione;
- quando la stazione appaltante omette la progettazione definitiva, al progettista incaricato della progettazione esecutiva viene chiesto di predisporre in un’unica soluzione la progettazione completa, nel suo massimo livello di dettaglio;
- in ragione del principio dell’equo compenso del professionista, una disposizione di semplificazione interna all’amministrazione, quale l’accorpamento dei livelli di progettazione, non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista (si veda Appalti pubblici: omissione livello progettazione definitivo e compenso del progettista );
- ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista (quale importo a base di gara), la stazione appaltante deve tenere conto di tutte le prestazioni richieste per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento, anche se propriamente riconducibili ai livelli di progettazione omessi (si veda il Com. ANAC 11/05/2022 e Appalti pubblici: omissione di un livello di progettazione e importo a base di gara);
- pertanto, quando la stazione appaltante omette livelli di progettazione, non sopprime gli stessi, ma li unifica al livello successivo e, ai fini del calcolo del compenso da riconoscere al progettista, la stazione appaltante deve considerare tutte le prestazioni indispensabili per l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento.

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Nuovo Codice appalti
Si ricorda che il nuovo Codice appalti (art. 41 del D. Leg.vo 36/2023) riduce a due i livelli della progettazione in materia di lavori pubblici: il progetto di fattibilità tecnico-economica e il progetto esecutivo; mentre non è più previsto il progetto definitivo.
Per quanto riguarda la progettazione di servizi e forniture, essa è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio.

L’allegato I.7 al nuovo Codice:
- definisce i contenuti dei 2 livelli di progettazione;
- stabilisce il contenuto minimo del quadro delle necessità e del documento di indirizzo della progettazione (DIP) che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono predisporre;
- stabilisce le prescrizioni per la redazione del documento di indirizzo della progettazione da parte del RUP della stazione appaltante o dell’ente concedente;
- indica i requisiti delle prestazioni che devono essere contenuti nel progetto di fattibilità tecnico-economica.

Si veda Riduzione dei livelli di progettazione nel nuovo Codice appalti.

Dalla redazione