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09/05/2023

Sopraelevazione in zona sismica, permesso di costruire e certificazione preventiva

Il Consiglio di Stato ha ribadito che la certificazione preventiva dell’Ufficio tecnico regionale costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire relativo alla sopraelevazione.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il TAR aveva respinto il ricorso per l’annullamento del permesso di costruire rilasciato per la realizzazione di un tetto termico di copertura sul lastrico solare in zona sismica, costituito da un volume di 310 mc e da un’altezza utile media di 2,675 m. Secondo i ricorrenti si trattava di una sopraelevazione - non configurabile come mero volume tecnico - integrante gli estremi della mansarda potenzialmente abitabile, assentita in assenza della certificazione/autorizzazione del competente Ufficio tecnico regionale in violazione dell'art. 90, comma 2 del D.P.R. 380/2001.
Il Consiglio di Stato, in riforma della decisione del TAR Campania-Salerno 17/05/2022, n. 1272, ha accolto il ricorso, ribadendo la necessità della preventiva autorizzazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI - Ai sensi del comma 1 dell’art. 90, D.P.R. 380/2001 è consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni antisismiche;
b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del T.U. edilizia.
Il comma 2 del medesimo articolo prevede che l'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente Ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.
Inoltre l’art. 1127, comma 2, c.c. dispone che la sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono.
Infine la L.R. Campania n. 9/1983, applicabile al caso di specie, stabilisce, tra l’altro, che le sopraelevazioni di edifici sono sottoposte ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità, nel rispetto dell'art. 90, comma 1, del D.P.R. 380/2001.

NECESSITÀ DELLA PREVIA CERTIFICAZIONE - Secondo C. Stato 24/04/2023, n. 4136, dal disposto di tali norme discende che la certificazione del competente Ufficio regionale costituisce una condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire.
La previa acquisizione dell’autorizzazione del Genio civile ha infatti una funzione non meramente accessoria, bensì fondamentale, che consiste nell’attestare, prima del rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune, l’idoneità della struttura a sopportare il nuovo carico (in tal senso anche C. Stato 21/10/2019, n. 7151).

TETTO TERMICO E SOPRAELEVAZIONE - Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che, nel caso di specie, l’oggetto del permesso di costruire era formalmente costituito da un tetto termico di copertura. Tuttavia le dimensioni dello stesso determinavano una vera e propria sopraelevazione con la consequenziale applicazione delle norme sopra citate.
Sul punto è stato osservato che il discrimine tra “tetto termico” e “sopraelevazione” non può essere ricondotto alla mera altezza media del manufatto (nel caso in esame di poco inferiore alla categoria dell’abitabilità e dal computo a fini urbanistici) ma deve essere presa in considerazione anche la volumetria dell'opera, che nel caso in esame risultava significativa in quanto si trattava di un volume di circa 310 mc.
La struttura aveva quindi, almeno potenzialmente, le caratteristiche dell’abitabilità per cui non avrebbe potuto essere considerata un mero “volume tecnico”, concetto nel quale ricadono esclusivamente quei volumi che sono unicamente diretti a contenere quelle parti degli impianti tecnici che non possono essere ubicati all’interno delle parti abitabili dell’edificio, sebbene sia consentito l’accesso al loro interno finalizzato alla manutenzione degli impianti ivi contenuti.

Dalla redazione