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29/03/2023

Progetto non conforme alla normativa urbanistica e compenso del progettista

Secondo la Corte di Cassazione, il professionista incaricato di redigere un progetto deve assicurare la conformità dello stesso alla normativa urbanistica. L’inosservanza di tale obbligo comporta la perdita del diritto al compenso anche nel caso in cui il committente sia a conoscenza degli abusi.

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti avevano conferito a due architetti l’incarico di redigere ed eseguire un progetto di ristrutturazione di un immobile per adibirlo ad abitazione. Alla fine dei lavori risultava che le opere non erano state completate, non erano state eseguite con la necessaria perizia e presentavano anche abusi edilizi. I proprietari quindi chiedevano la risoluzione dei contratti di prestazione d'opera intellettuale, la restituzione dei compensi già versati, nonché la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni.
La Corte d’Appello aveva invece escluso la responsabilità del progettista e aveva disposto il pagamento del relativo compenso, rilevando come i committenti avessero acconsentito alle irregolarità, essendo a conoscenza del progetto approvato, delle opere in corso e degli abusi edilizi realizzati.

CONSIDERAZIONI DELLA CASSAZIONE - In proposito la C. Cass. civ. 21 marzo 2023, n. 8058 ha ricordato che, secondo i principi costantemente elaborati dalla giurisprudenza, l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. (Cass. Sez. 2, 18/01/2017, n. 1214).
Rientra, perciò, nella prestazione dovuta dal tecnico incaricato della redazione di un progetto edilizio l'obbligo di assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica.

In sostanza il committente ha diritto di pretendere dal professionista un lavoro eseguito a regola d'arte e conforme ai patti, sicché l'irrealizzabilità del progetto gli consente di autotutelarsi, evitando il pagamento del corrispettivo (ovvero, ove lo stesso compenso sia stato già elargito, di chiedere la risoluzione a norma dell'art. 1453 c.c. e le discendenti restituzioni).

PRINCIPIO DI DIRITTO - Sulla base di tali considerazioni i giudici di legittimità, accogliendo i motivi di ricorso, hanno rinviato la questione alla Corte territoriale per un nuovo giudizio da svolgersi sulla base del seguente principio di diritto:
Sussiste la responsabilità dell'architetto, dell'ingegnere o del geometra, il quale, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, non assicuri la conformità dello stesso alla normativa urbanistica, in quanto l'irrealizzabilità del progetto per inadeguatezze di natura tecnica costituisce inadempimento dell'incarico e consente al committente di rifiutare di corrispondergli il compenso, ovvero di chiedere la risoluzione del contratto.
Né la responsabilità del professionista viene meno e può riconoscersi il suo diritto ad ottenere il corrispettivo ove la progettazione di una costruzione o di una ristrutturazione in contrasto con la normativa urbanistica sia oggetto di un accordo tra le parti per porre in essere un abuso edilizio, spettando tale verifica al medesimo professionista, in forza della sua specifica competenza tecnica, e senza che perciò possa rilevare, ai fini dell'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 2226, comma 1, c.c., la firma apposta dal committente sul progetto redatto
”.

Dalla redazione