FAST FIND : FL5349

Flash news del
15/10/2019

Clausole sociali, scelta del CCNL e rispetto delle Tabelle ministeriali

Il Consiglio di Stato si è pronunciato sul tema delle clausole sociali fornendo alcune utili indicazioni sulla applicazione di tali previsioni del bando di gara, volte a garantire la salvaguardia dell’occupazione e il mantenimento dei livelli retributivi dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario.

In via generale, la c.d. clausola sociale indica l’obbligo per l’impresa aggiudicataria, che subentra nell’esecuzione di un contratto di appalto o a seguito della cessazione dello stesso, di assicurare i livelli occupazionali assumendo il personale già in forza nell’impresa cessante e applicando il CCNL di categoria.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il ricorrente - che non si era classificato al primo posto in graduatoria e chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione - sosteneva che gli altri concorrenti prevedevano di applicare un CCNL meno oneroso e che, in tal modo, si erano discostati dai minimi salariali previsti dalle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, D. Leg.vo 50/2016. Inoltre censurava la lex specialis di gara in quanto riteneva, in sostanza, che il bando avrebbe dovuto imporre a tutti i partecipanti l'utilizzo di uno stesso contratto collettivo.

Con la sentenza del 12/09/2019, n. 6148, il Consiglio di Stato, nel respingere il ricorso, ha fornito interessanti precisazioni in merito all’art. 30, comma 4, D. Leg.vo 50/2016 sulla scelta del CCNL e all’art. 50, D. Legvo 50/2016 sulle clausole sociali che prevedono l’applicazione dei contratti collettivi di settore.

SCELTA DEL CCNL DA APPLICARE - Secondo la giurisprudenza, la scelta del contratto collettivo rientra nelle prerogative organizzative dell’imprenditore, con il solo limite della coerenza con l’oggetto dell’appalto. Al riguardo il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 30, comma 4, D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, nell’imporre l’applicazione al personale impiegato nel servizio di un contratto collettivo (in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché) “strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto”, intende riferirsi al contratto che meglio regola le prestazioni rese dalla categoria dei lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio, e non a quello imposto dai vincoli e dalle clausole sociali inserite negli atti di gara. Ne deriva che gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara possono scegliere il contratto collettivo ritenuto più adeguato alla propria organizzazione aziendale. E' pertanto  escluso che una clausola sociale possa consentire alla stazione appaltante di imporre agli operatori economici l’applicazione di un dato contratto collettivo ai lavoratori da assorbire. Di contro le clausole degli atti di gara che consentano tale scelta sono pienamente legittime.

OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA E LIBERTÀ DI IMPRESA - L’obbligo di garantire ai lavoratori già impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è assoluto né automatico. Ed infatti la clausola sociale non comporta alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria, ma solo che l’imprenditore subentrante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo. Inoltre l’obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell’appalto.

COSTO DEL LAVORO E SCOSTAMENTO DALLE TABELLE MINISTERIALI - Infine, con riferimento allo scostamento dei costi indicati sulla base del CCNL meno oneroso da parte degli altri concorrenti, il Consiglio di Stato ha ribadito che i costi medi della manodopera, indicati nella tabelle ministeriali, non costituiscono parametro assoluto ed inderogabile di ammissibilità dell’offerta, ma sono parametro di valutazione della stessa, essendo comunque rimesso alla stazione appaltante giudicare della sua congruità, pur in presenza di scostamento dalle predette tabelle. La scelta dell’applicazione di un CCNL meno oneroso ma coerente con l’attività oggetto dell’appalto non può comportare pertanto l’esclusione dalla gara.

Dalla redazione