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03/05/2024

Sistema di qualificazione imprese e lavoratori autonomi in edilizia (patente a crediti)

Dal 01/10/2024 al via il nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. “patente a crediti”), obbligatorio per operare nell’ambito di cantieri edili.

Il D.L. 02/03/2024, n. 19 (c.d. Decreto PNRR 4), recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, è stato convertito in legge con la L. 29/04/2024, n. 56 pubblicata nella G.U. del 30/04/2024, n. 100.
L’art. 29 del D.L. 19/2024, come modificato dalla legge di conversione, introduce (vedi comma 19) un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. “patente a crediti”), obbligatorio per operare nell’ambito di cantieri edili.

Requisiti per il rilascio della patente
Il provvedimento sostituisce integralmente l’art. 27 del D. Leg.vo 81/2008 (Testo unico della sicurezza), prevedendo - a carico di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili - l’obbligo decorrente dal 01/10/2024 di possedere una “patente, rilasciata sulla base dei seguenti requisiti, indicati al comma 1 del suddetto articolo:
* iscrizione alla CCIAA;
* adempimento degli obblighi formativi;
* possesso del DURC (Documento unico di regolarità contributiva), del DVR (Documento di valutazione dei rischi) e del DURF (Documento unico di regolarità fiscale), ove previsto;
* avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove previsto.
Il possesso dei requisiti è autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento dell'attività, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Documento equivalente
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE, è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

Esclusioni
Sono esclusi dall’obbligo:
* i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
* i soggetti in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
* alcune classi di imprese, nell’ambito di quelle in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA.

Crediti iniziali e minimi
La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti
, i quali subiscono decurtazioni nei casi e nelle misure indicati nell'Allegato 2-bis al D.L. 19/2024 (qui riallegato). Se nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

Lo svolgimento delle attività nei cantieri è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti. In caso di punteggio inferiore a 15 crediti, è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, se i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.
I criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati, saranno individuati con Decreto.

Sospensione e revoca della patente
Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.
La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. L’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente decorsi 12 mesi dalla revoca.

Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, nei confronti di imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza la patente (o il documento equivalente) o con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

Obblighi di verifica del committente o responsabile dei lavori
Si introduce infine, nell’ambito degli adempimenti a carico del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri, l’obbligo di verifica del possesso della patente (o del documento equivalente) nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non
sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 dell'art. 27 del D. Leg.vo 81/2008, dell’attestazione di qualificazione SOA.

Dalla redazione