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20/06/2023

Appalti pubblici: mancata indicazione costi manodopera e soccorso istruttorio

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti in merito all'ammissibilità del soccorso istruttorio in presenza di clausole e modelli che non consentano ai concorrenti di specificare i costi della manodopera nell'offerta economica.

Fattispecie
Un operatore economico presentava istanza di precontenzioso con la quale riferiva che nella gara svolta sul MePA, la sezione dedicata alla compilazione dell’offerta economica era priva di spazio fisico per la specificazione dei costi della manodopera e della sicurezza e non risultava neanche possibile allegare ulteriori dichiarazioni; l’importo di tali costi era stato poi specificato su richiesta della stazione appaltante e senza apportare alcuna modifica all’offerta economica, ma la stazione appaltante aveva poi escluso il concorrente.
La questione sottoposta all’ANAC riguardava la conformità alla normativa dell’esclusione dell’operatore economico che ometteva di indicare, all’interno del modulo predisposto di offerta economica, i costi della sicurezza e i costi della manodopera.

Considerazioni ANAC
Con la Delibera del 30/05/2023, n. 237, l'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- l'art. 95, comma 10, del D. Leg.vo 50/2016 prescrive che l’operatore economico debba indicare all’interno dell’offerta economica i costi della manodopera e i propri costi della sicurezza;
- la giurisprudenza ha affermato il principio generale secondo il quale la mancata separata indicazione dei costi della manodopera comporta l'esclusione dell'impresa dalla gara, senza possibilità di sanare tale omissione mediante la procedura del soccorso istruttorio e anche in assenza di espressa comminatoria di esclusione del bando di gara (Sent. C. Giustizia 02/05/2019, n. C-309/18 UE; si veda anche Appalti pubblici: sempre obbligatoria l'indicazione del costo della manodopera);
- unica eccezione a tale regola generale è costituita dalla presenza di clausole e di modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi nell'ambito della propria offerta economica (Sent. C. Stato Ad. Plen. 02/04/2020, n. 7);
- l’inesigibilità dell'obbligo deve riferirsi a fattori impeditivi oggettivi non suscettibili di essere superati attraverso agevoli accorgimenti, come ad esempio attraverso la possibilità di veicolare tale indicazione in documenti ulteriori ovvero avvalendosi di altre voci di campo pur contenute nel medesimo modulo editabile. In altre parole, la scusabilità dell’omissione, con conseguente ammissibilità del soccorso istruttorio, deve ancorarsi alla obiettiva impossibilità pratica di modulare, integrare e personalizzare i contenuti dell’offerta ovvero alla esistenza di una chiara preclusione prescrittiva, che, espressamente vietando la modifica dei documenti unilateralmente predisposti, valga a porre l’operatore concorrente nella situazione di dover inammissibilmente optare per il rispetto della norma generale o, alternativamente, di quella speciale incompatibile (Sent. C. Stato 08/04/2021, n. 2839).

Conclusioni ANAC
Nel caso di specie, la lex specialis era chiara nel segnalare l’obbligo di indicare espressamente i costi della sicurezza e i costi della manodopera, richiamando anche la norma vigente di riferimento. Tuttavia, il modulo di offerta generato automaticamente dalla piattaforma elettronica prodotto dall’istante, oltre allo spazio dedicato all’indicazione del ribasso percentuale offerto non recava uno spazio dedicato alla specificazione di tali costi.

Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che spetta all'amministrazione verificare, anche in considerazione della modalità di funzionamento della piattaforma informatica utilizzata, il fatto che la modulistica resa obbligatoria dal sistema informatico non contenga lo spazio per l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendale e dei costi della manodopera e non sia editabile dal concorrente, il quale quindi sia impossibilitato ad effettuare la dichiarazione in questione. Una volta accertata l’impossibilità di effettuare la dichiarazione e avviato il soccorso istruttorio, l’eventuale riammissione del concorrente presuppone che la valutazione dell’effettiva considerazione di tali oneri all’interno dell’offerta presentata dal concorrente abbia dato esito positivo.

Dalla redazione