Autocertificazione se il Fvoe non funziona | Bollettino di Legislazione Tecnica

Estratto da
Italia Oggi del 20/06/2025

Autocertificazione se il Fvoe non funziona

È ammissibile l’autocertificazione nella fase di aggiudicazione delle offerte soltanto a condizione che vi sia un effettivo malfunzionamento tecnico del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (Fvoe) ma la stazione appaltante deve poi verificare e acquisire le certificazioni

di Andrea Mascolini


(...) Lo afferma il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il parere n. 3464 del 3/6/2025 emesso dal servizio supporto giuridico su richiesta di una stazione appaltante.


Il caso sottoposto riguardava la possibilità di aggiudicare un contratto pubblico anche sulla base di una mera autocertificazione dell’operatore economico dettata dal verificarsi di una situazione di malfunzionamento del Fvoe, ipotesi prevista dall’art. 99, comma 3-bis del Codice anche in caso di malfuzionamento parziale. La disposizione in questione prevede al comma 3-bis del che le stazioni appaltanti, in caso di malfunzionamento anche parziale del Fvoe o delle piattaforme, delle banche dati o dei sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, possano procedere comunque all’aggiudicazione sulla base di un’autocertificazione con cui l’offerente dichiara il possesso dei requisiti e l’assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare entro tale termine a causa dei citato malfunzionamento.


Va considerato che per questa ipotesi il codice stabilisce che stazioni appaltanti debbano concludere la verifica sul possesso dei requisiti entro un congruo termine e che debbano recedere dal contratto nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, fermo restando gli indennizzi al contraente per quanto svolto. Data questa disposizione, la stazione appaltante in primo luogo chiedeva al dicastero di Porta Pia, in primo luogo, cosa debba intendersi per “malfunzionamento del Fvoe”.


In particolare, interessava sapere se in tale nozione rientri solo il problema informatico che ne impedisca temporaneamente la fruizione, ovvero se per tale debba intendersi l’impossibilità di scaricare alcuni certificati a comprova dei requisiti generali, mancando la relativa convenzione con gli enti certificanti (ad esempio l’informativa antimafia da richiedere e scaricare solo con la Bdna).

In secondo luogo, la stazione appaltante domandava al servizio ministeriale se, per effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti in un congruo termine, la stazione appaltante possa richiedere certificati al di fuori del Fvoe, inviando – ad esempio - una pec all’ente certificatore o utilizzando altri portali, quale la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (Bdna).


Il Ministero, sinteticamente, si esprime affermando che la norma in questione, come ha già precisato l’Anac nella delibera n. 262 del 20/6/2023 , “fa riferimento ad un mal funzionamento "anche parziale" del Fvoe, limitatamente ai requisiti effettivamente verificabili con il Fvoe” e quindi “il persistere di una problematica tecnica legittima la stazione appaltante ad agire ai sensi del comma 3. bis dell'art. 99”. Il Ministero precisa anche che “resta inteso che per i certificati non verificabili attraverso il Fvoe dovranno essere richieste attraverso le modalità previste dal soggetto emittente la certificazione, come indicato all'articolo 12 della delibera Anac citata”
 

Sintesi tratta da: https://www.italiaoggi.it/

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