N17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, del Regolam. U.E. 09/10/2024, n. 2748.

Ai sensi dall'art. 7, comma 2, del Regolam. U.E. 09/10/2024, n. 2748, la disposizione si applica a decorrere dal 29/05/2026.

Il presente articolo così reciterà:

"Articolo 41-ter - Assegnazione della priorità alla valutazione della conformità di DPI designati come beni rilevanti per la crisi

1. Il presente articolo si applica ai DPI figuranti nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 41 bis, paragrafo 1, oggetto di procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 19 che richiedono il coinvolgimento obbligatorio di un organismo notificato.

2. Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria tutte le domande di valutazione della conformità dei DPI di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a prescindere dal fatto che tali domande siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’articolo 41 bis.

3. L’assegnazione della priorità alle domande di valutazione della conformità di DPI a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali domande.

4. Gli organismi notificati compiono sforzi ragionevoli per aumentare le proprie capacità di prova in relazione ai DPI di cui al paragrafo 1 per i quali sono stati notificati."

Dalla redazione