N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo inserito dall’art. 19, comma 26, della L.R. 20/01/2021, n. 1 e, successivamente, abrogato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 06/02/2025, n. 3, così recitava:

"Art. 41-bis - (Interventi strategici per il Programma Abruzzo Regione del benessere)

1. La Regione promuove interventi strategici attuativi del programma Abruzzo Regione del Benessere di cui all'articolo 41, senza nuovi o maggiori oneri a calicò del bilancio regionale.

2. Per interventi strategici si intendono quelli che, ispirati al programma Abruzzo Regione del Benessere, risultino innovativi sul piano ambientale, quali quelli in bioedilizia, mitigazione del rischio idraulico, efficientamento energetico, e producano significativi effetti sul piano economico-occupazionale della Regione.

3. La proposta di intervento strategico è depositata presso il Dipartimento ambiente e tenitorio nonché presso il comune territorialmente competente. Entro trenta giorni dalla ricezione della proposta, il dipartimento indice una conferenza dei servizi decisoria coinvolgendo tutti gli enti ed i servizi interessati. Nei successivi trenta giorni la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, delibera in merito.

4. L'approvazione della proposta di cui al comma 3 da parte della Giunta regionale equivale a dichiarazione di interesse pubblico, indifferibilità ed urgenza della stessa proposta che non abbisogna di ulteriori pareri o approvazioni da parte dei soggetti coinvolti con la conferenza dei servizi.

5. Le proposte di cui al comma 3 sono presentate entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e possono prevedere deroghe agli strumenti urbanistici vigenti.

6. Presso il Dipartimento ambiente e territorio, nell'ambito delle risorse disponibili, è istituito un gruppo di lavoro tecnico-scientifico per l'istruttoria delle proposte di cui al presente articolo.

7. Con determina del direttore del Dipartimento Ambiente e Territorio, da emanarsi entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti termini, modalità e diritti da corrispondersi per la presentazione delle proposte. I fondi derivanti dai suddetti diritti di istruttoria sono utilizzati anche per il pagamento delle spettanze del gruppo di lavoro di cui al comma 6."

Dalla redazione