N8 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma modificato dall’art. 17-ter, comma 1, del D.L. 09/06/2021, n. 80 (L. 06/08/2021, n. 113) e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 629, della L. 30/12/2021, n. 234, così recitava:

“1. Le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari immessi nel servizio onorario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni dei capi da I a IX si applicano ai magistrati onorari in servizio alla medesima data per quanto non previsto dalle disposizioni del capo XI. Dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo, ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano tutte le disposizioni del medesimo decreto. È in ogni caso fatto salvo quanto disposto dall’articolo 31, commi 2 e 3.”

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