Comma modificato dall'art. 1, comma 2, del D.P.R. 14/10/1999, n. 542; sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435; modificato dall'art. 37, comma 10, del D.L. 04/07/2006, n. 223 (L. 04/08/2006, n. 248); dall'art. 42, comma 7-ter, del D.L. 30/12/2008, n. 207 (L. 27/02/2009, n. 14) e, successivamente, dall'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1, quest'ultima modifica ha effetto dal 02/05/2024.

Comma modificato anche dall'art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1, con effetto dal 15/04/2025.

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1, con effetto dal 15/04/2025, il comma così reciterà:

"1. Le persone fisiche presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a. tra il 15 aprile ed il 30 giugno ovvero in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Le società o le associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3 in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta."

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