La Sent. Corte Cost. 27/07/2023, n. 166 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede, al primo periodo, che «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi» anziché «[i]l magistrato onorario è dispensato, anche d’ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l’esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi».

Dalla redazione