Ai sensi dell’art. 1, comma 60, della L. 04/08/2017, n. 124 fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 dell’articolo 1, comma 60 della L. 124/2017 il presente comma, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici.

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