N52 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L. 30/12/2018, n. 145, così recitava:

"Art. 6-ter. - Fondo di rotazione per la progettualità

1. Le risorse disponibili sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono destinate prioritariamente alla progettazione delle opere, inserite nei piani triennali degli enti locali approvati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato, aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi da 55 a 57, della legge n. 549 del 1995.

2. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 presentano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con le modalità definite con deliberazione della Cassa depositi e prestiti Spa, la richiesta di accesso al finanziamento, allegando alla stessa la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.

3. Sulla base delle richieste di cui al comma 2, la Cassa depositi e prestiti Spa provvede a formare una graduatoria nel rispetto di quanto previsto al comma 1."

Dalla redazione