Articolo modificato dall’art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192 e, successivamente, abrogato dall’art. 17, comma 3, del D. Leg.vo 10/06/2020, n. 48, così recitava:

“Art. 28. - Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni

1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredata da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma I non sono state presentate al comune prima dell’inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all’articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. Abrogato

4. Abrogato

5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecuzione dei lavori. Il direttore ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.”

Dalla redazione