Comma abrogato dall’art. 16, comma 1, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192, così recitava:

"2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche."

Dalla redazione