Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 106, così recitava:

"Art. 10. - (Regolamento di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;

b) i contenuti di cui all'articolo 6, comma 2;

c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

 

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D. Leg.vo 10/08/2018, n. 106, fino alla pubblicazione delle Linee guida di cui all'articolo 11 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 10.

Dalla redazione