La Sent. Corte Cost. 30/11/1982, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, interpretati nel senso che siano inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro.

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