Ai sensi dell’articolo 11, comma 2-ter del D.L. 16/10/2017, n. 148 (L. 04/12/2017, n. 172), in sede di prima applicazione, per gli anni 2017 e 2018, il requisito del limite di età si intende soddisfatto se posseduto al 21/06/2017, data di entrata in vigore del D.L. 91/2017. Ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, del D.L. 20/06/2017, n. 91 (inserito dalla L. 27/12/2019, n. 160), per gli anni 2019 e 2020, il requisito del limite di età si intende soddisfatto se posseduto alla data di entrata in vigore della L. 30/12/2018, n. 145 (i.e. al 01/01/2019). La L. 30/12/2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha esteso la misura ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni.

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