Articolo abrogato dal D.L. del 22/06/2012 n. 83 (L. del 07/08/2012 n. 134). L’articolo 5 così recitava: “Art. 5. (Mercati agro-alimentari all'ingrosso) - 1. Fermo restando quanto disposto dal D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini dell'immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della L. 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.

2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della L. 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.”

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