Allegato abrogato dal D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128, a decorrere dal 15/07/2016.

L’allegato VI così recitava:

“Allegato VI - Requisiti minimi per la designazione degli organismi notificati

(v. art. 12, comma 1)

1. Il direttore ed il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti propri dell'organismo non devono operare nell'ambito della progettazione, fabbricazione, fornitura ed installazione di apparecchiature radio o di apparecchiature terminali di telecomunicazione né della gestione di reti o di fornitura di servizi né essere mandatari di una qualsiasi di tali parti. Essi debbono essere indipendenti e non devono partecipare direttamente alla progettazione, alla fabbricazione, alla commercializzazione o alla manutenzione delle apparecchiature radio o delle apparecchiature terminali di telecomunicazione né rappresentare le parti che svolgono tali attività. Ciò non esclude la possibilità di scambi di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. Il personale deve svolgere i propri compiti con la massima serietà professionale e competenza tecnica e non deve subire alcuna pressione né avere incentivi, soprattutto di carattere finanziario, che possano influire sulla valutazione o sui risultati di ispezioni.

3. L'organismo notificato deve disporre del personale e delle strutture necessari per poter svolgere adeguatamente le proprie attività amministrative e tecniche.

4. Il personale responsabile delle ispezioni deve possedere:

a) competenza tecnica e formazione professionale adeguate;

b) soddisfacente conoscenza delle caratteristiche delle prove o delle ispezioni da svolgere ed adeguata esperienza di tali prove o ispezioni;

c) capacità di redigere certificati, note e rapporti per certificare l'avvenuta esecuzione di prove o ispezioni.

5. Deve essere garantita l'imparzialità del personale che effettua le ispezioni. La retribuzione di tale personale non deve dipendere dal numero di prove o di ispezioni effettuate né dai risultati delle stesse.

6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile, salvo nel caso in cui tale responsabilità sia assunta dallo Stato conformemente alla legislazione nazionale oppure qualora lo Stato membro stesso ne sia direttamente responsabile.

7. Il personale dell'organismo notificato è tenuto ad osservare il segreto professionale (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui svolge le proprie attività) su tutte le informazioni ricevute nell'esecuzione dei suoi compiti ai sensi del presente decreto.”

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