Articolo aggiunto dalla L.R. del 16/09/2011 n.8 e successivamente abrogato dalla L.R. del 04/04/2012 n.7. L’articolo 22-quater così recitava: “1. Il riconoscimento di impresa agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, per quanto previsto all’articolo 26, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2004 e all’articolo 32, comma 2, lettera a) della l.r. 11/2005, ai fini della documentazione da allegare all’istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 17 e 21, è certificato dai centri autorizzati di assistenza agricola (C.A.A.) ai sensi dell’articolo 14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).”

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