Articolo abrogato dalla L.R. del 16/09/2011 n.8. L’articolo 18 così recitava: “1. Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a interventi nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al d.m. 1444/1968, avvalersi del procedimento di cui al presente articolo, allegando alla domanda di rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 17, comma 1 una dichiarazione del progettista abilitato, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard urbanistici, alle norme del regolamento edilizio, nonché la conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e a quelle concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all'intervento proposto o della convenzione o dell'atto d'obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La domanda è corredata dei pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari, rilasciati dai soggetti competenti, nonché dalla quantificazione certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal relativo versamento, secondo quanto previsto dalle relative normative, fatte salve le eventuali successive richieste di integrazione del contributo medesimo. “Lo sportello unico comunica al proprietario dell’immobile o a chi ne ha titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli art. 4, 5, 6 e 8 L.241/1990.” 2. Qualora lo sportello unico accerti l'incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre disposizioni aventi carattere regolamentare, nonché l'incompletezza della dichiarazione di cui al comma 1, dichiara con apposito atto l'irricevibilità della domanda. 3. Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio o da normative regionali, acquisisce, entro trenta giorni, il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio in merito al progetto presentato. 4. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni: a) la completezza della documentazione; b) la corrispondenza della tipologia dell'intervento; c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché dell'avvenuto versamento del relativo importo; d) l'eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 11/1998 o della valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997. 5. Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, su motivata proposta del responsabile del procedimento ed in riferimento al parere di cui al comma 3 ed ai relativi atti di assenso, abbia adottato un provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire si intende assentito. Nel caso vengano riscontrate asseverazioni non veritiere nella dichiarazione di cui al comma 1, si applica quanto disposto all'articolo 21, comma 6. In caso di diniego del provvedimento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato. Resta comunque ferma la facoltà del rilascio del permesso di costruire, conseguente alla dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di cui sopra. 6. L'eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al d.lgs. 490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale di cui al comma 3, sono comunque notificate al richiedente entro il termine previsto al comma 5. 7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste, nell'ipotesi contemplata dal presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire, una copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso, da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima, nonché copia della dichiarazione di cui al comma 1, degli atti di assenso o autorizzazione comunque necessari e una apposita dichiarazione, rilasciata dallo sportello unico per l'edilizia, dalla quale risulti il decorso del termine e l'assenso maturato ai sensi del comma 5, nonché copia degli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico. 8. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 11/98 e di valutazione di incidenza di cui al d.p.r. 357/97. 9. Gli estremi degli atti di cui al commi 6 e 7 sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.”

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