Articolo abrogato dal D.L. del 30/09/2003 n. 269 (L. del 24/11/2003 n. 326). L’articolo 33 così recitava: “Art. 33. (Contributi a fondi interconsortili e programmi gestionali.) - 1. I consorzi, le società consortili e le cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30, che concorrono alla costituzione di fondi interconsortili di secondo grado a carattere nazionale volti a convalidare la capacità operativa dei consorzi stessi attraverso l'attenuazione dei rischi incontrati nell'ambito della propria attività istituzionale, possono beneficiare, a valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, del contributo dello Stato nella misura massima del cinquanta per cento delle quote apportate al fondo da ciascun consorzio, società consortile o cooperativa fina ad un massimo di 40 milioni di lire annui. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 100 milioni di lire per i consorzi, società consortili o cooperative operanti nei territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88. Tale contributo é dedotto da quello concesso agli stessi consorzi ai sensi dell'art. 31.

2. Ai consorzi, alle società consortili e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di cui agli articoli 29 e 30 possono essere accordati altresì contributi in conto capitale a carico del medesimo fondo di cui al comma 1, per la realizzazione di programmi di sviluppo organizzativo e gestionale, anche con l'impiego di strumenti informatici, per la fornitura di servizi di natura finanziaria alle piccole imprese consorziate.

3. Il contributo non può superare il 50 per cento del costo del progetto fino ad un massimo di 100 milioni di lire ed é cumulabile solo entro tali limiti con altri contributi in conto capitale concessi per lo stesso programma di gestione dallo Stato o da altri enti pubblici. Tali limiti sono elevati rispettivamente al 70 per cento e a 200 milioni di lire per i territori di cui all'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato regolamento CEE n. 2052/88.

4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che é a tal fine integrato di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

6. I consorzi di garanzia collettiva fidi di secondo grado costituiti da almeno cinque cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi iscritte alla separata sezione dell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 6, 1 comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono ammessi a beneficiare dell'intervento dello Stato di cui all'art. 31 della presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 del medesimo art. 31 nonché dell'intervento di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5.

7. Per beneficiare l'intervento dello Stato di cui all'art. 31 é necessario che ciascuna cooperativa di cui al comma 1 del presente articolo sia costituita da un numero minimo di cinquanta imprese artigiane e che il consorzio di cui al medesimo comma 1 disponga di fondi di garanzia monetaria di importo non inferiore a lire 150 milioni.”

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