Articolo abrogato dalla L.R. 07/08/2018, n. 30, così recitava:

"Art. 35 - Disposizioni finanziarie

1. Per il finanziamento delle funzioni attribuite alle province dalla presente legge la Regione è tenuta a riversare l'importo introitato dai proventi delle tasse di concessione regionale alle amministrazioni provinciali nella misura minima del cinquanta per cento partire dall'esercizio 1999.

2. Le Province utilizzano gli importi spettanti per far fronte alle funzioni attribuite in materia di pesca.

3. Le Province riservano una parte degli introiti prevedibili, fino al limite del dieci per cento, in favore dei soggetti individuati nei regolamenti provinciali per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998 la denominazione dei seguenti capitoli è così modificata:

- capitolo n. 75204 "Quota da corrispondere alle province per il finanziamento delle funzioni attribuite in materia di pesca";

- capitolo n. 75206 "Interventi della Regione in favore della pesca e dell'acquacoltura"."

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