Comma prima modificato dalla L.R. 11/05/2015, n. 9 e dalla L.R. 27/06/2016, n. 18, a decorrere dal 1° luglio 2016 e poi abrogato dalla L.R. 07/08/2018, n. 30, così recitava:

"1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca dilettantistica, sportiva e professionale per periodi e località determinati, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca."

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