Capo abrogato dalla L.R. 24/01/2020, n. 2.

Il capo III così recitava:

“CAPO III - TUTELA DEL TERRITORIO MONTANO

Art. 9 - (Ruolo delle Comunità Montane)

1. Le comunità montane promuovono la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani nel quadro della programmazione regionale e in attuazione delle leggi regionali.

2. Le comunità montane, in particolare, esercitano le funzioni amministrative nei settori della tutela e valorizzazione dello spazio agro-forestale e della manutenzione del territorio, nell'ambito della programmazione regionale e secondo le indicazioni contenute nei piani territoriali provinciali.

 

Art. 10 - (Funzioni delle Comunità Montane)

1. Fermo restando le competenze già attribuite dalla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e successive modifiche ed integrazioni, le comunità montane, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, possono esercitare direttamente gli interventi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 2/1994, e in particolare:

a) il mantenimento delle aree prative;

b) lo sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;

c) il controllo della vegetazione infestante nelle superfici abbandonate;

d) la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;

e) il recupero e la manutenzione delle infrastrutture interaziendali, della sentieristica e della viabilità interpoderale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;

f) le cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico ricreativo.

g) la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini;

h) la manutenzione ordinaria dei torrenti, secondo un programma definito in accordo con le strutture regionali competenti, cui resta in capo il procedimento autorizzatorio, mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini;

i) la costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico.

2. Nell'ambito delle linee guida contenute nel Piano regionale antincendi boschivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 "Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", e salvo quanto previsto dall'articolo 108, sono delegati alle comunità montane negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, i seguenti interventi:

a) manutenzione territoriale finalizzata alla riduzione del rischio di incendio di vegetazione quali la ripulitura del sottobosco, le cure colturali ed i diradamenti, lo sfalcio dei prati, la ripulitura degli incolti e delle aree marginali;

b) progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di supporto all'attività antincendio quali la viabilità di servizio, i punti di approvvigionamento idrico, le piazzole per gli elicotteri, i depositi di materiali e attrezzature;

c) vigilanza delle aree maggiormente a rischio anche attraverso il coordinamento operativo dei corpi di volontari antincendio convenzionati con la Regione;

d) diffusione delle informazioni ai cittadini per favorire comportamenti prudenti e responsabili da parte dei frequentatori delle aree boscate, nonché realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale, in particolare, in ambito scolastico.

3. Le comunità montane esercitano gli interventi di cui ai commi 1 e 2 direttamente o nel rispetto delle norme vigenti, mediante affidamento ad imprese oppure ai soggetti previsti dall'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane".

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, con la specificazione della loro tipologia, si intendono autorizzati ove, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, non sia intervenuto, da parte degli uffici regionali competenti, un provvedimento motivato di diniego.

5. Nell'ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le comunità montane, nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente rurale montano, anche ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all'abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui ai commi 1 e 2 e quelli di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaiamento e ricomposizione degli argini.

6. Gli interventi di tutela di cui al comma 5, vengono attuati mediante accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.

7. Fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, è delegata alle comunità montane l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale".

8. La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle comunità montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di proprietà regionale continua a provvedervi l'azienda regionale Veneto Agricoltura.

9. I finanziamenti regionali relativi alla gestione ed esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono imputati annualmente agli specifici capitoli del bilancio regionale afferente alla legge regionale n. 2/1994 e alla legge regionale n. 52/1978. Il riparto dei finanziamenti tra le comunità montane è effettuato con i criteri di cui all'articolo 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 "Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane" come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39.

10. Le comunità montane nel riparto dei fondi di cui al comma 9 sono tenute ad osservare le seguenti priorità:

a) interventi per la riattivazione delle malghe;

b) interventi effettuati dai proprietari per la manutenzione del territorio.

11. Fatta salva l'attività di controllo sugli interventi di cui ai commi 1 e 2, i servizi Forestali regionali assicurano alle comunità montane l'attività di supporto e di collaborazione tecnico-amministrativa e, ove necessaria, l'eventuale attività di progettazione.

12. La Regione coordina la formazione professionale del personale delle comunità montane.

13. Le comunità montane, sulla base dei propri programmi annuali di intervento, provvedono alla destinazione dei fondi assegnati e alla rendicontazione finale.”

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