Articoli abrogati dalla L.R. 08/10/2018, n. 34, fatto salvo quanto previsto dall'art. 26 della stessa L.R. 34/2018, così recitavano:

"Art. 21 - (Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza regionale le funzioni concernenti:

a) la ricerca applicata e l'innovazione;

b) l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea;

c) la formazione per gli imprenditori artigiani;

d) l'osservatorio dell'artigianato;

e) la concessione ed erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici comunque denominati.

2. Per l'attivazione degli incentivi e la realizzazione delle iniziative programmate, la Regione, in attuazione dell'articolo 2, può avvalersi dei soggetti privati e delle loro forme associative.

3. Fermi restando le funzioni e i compiti già conferiti agli enti locali dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge e non modificata dalle disposizioni del presente capo, fino all'emanazione della legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, restano, altresì, di competenza regionale le funzioni e compiti attualmente gestiti dalla Regione.

 

Art. 22 - (Funzioni delle Province)

1. Sono delegate alle province, con decorrenza 1 gennaio 2002, le funzioni relative agli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e successive modificazioni, relativi al completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane.

 

Art. 23 - (Funzioni dei Comuni)

1. Sono di competenza dei comuni:

a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell’iscrizione d’ufficio o della cancellazione dall’albo delle imprese artigiane;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;

c) l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di artigianato;

d) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.

2. Sono delegati ai comuni con decorrenza 1 gennaio 2002 gli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 "Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano" e successive modificazioni relativi all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all'acquisto e recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

3. È abrogato l'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e successive modifiche e integrazioni.

 

Art. 24 - (Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. È attribuita alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la gestione dei seguenti interventi:

a) tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti artistici e tipici artigianali veneti;

b) lettera abrogata dalla L.R. 24/02/2015, n. 2

c) gestione dell'albo delle imprese artigiane nell'ambito della sezione speciale del registro imprese."

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