Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 12/04/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 10 - (Reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)

1. Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono opere di urbanizzazione primaria ai sensi della normativa statale e regionale vigente.

2. L’uso della sede stradale regionale con reti e con impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica della rete pubblica regionale è esentato ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) dal pagamento del canone di cui all’articolo 27 dello stesso d.lgs. 285/1992.

3. L’attraversamento di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica sul demanio o sul patrimonio della Regione o di società partecipate dalla Regione è esentato dal pagamento di qualsiasi tipo di canone o altro onere.”

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