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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 21 - (Banca dati regionale)
1. È istituita la banca dati regionale degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, comprensiva delle condutture e delle altre strutture ubicate nel sottosuolo atte ad ospitare le infrastrutture stesse, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all’articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).
2. La banca dati, gestita dalla Giunta regionale o da soggetto da essa incaricato, contiene l’ubicazione e la capacità delle infrastrutture di cui al comma 1 ai fini dell’ottimizzazione degli investimenti e della possibile razionalizzazione delle infrastrutture.
3. Ai fini della formazione e dell’aggiornamento della banca dati, i soggetti pubblici e privati che realizzano impianti radioelettrici ed infrastrutture per le telecomunicazioni con contributo pubblico trasmettono i dati relativi ai medesimi impianti e infrastrutture alla Giunta regionale.
4. Le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione dei soggetti pubblici ai fini della programmazione e del rilascio delle autorizzazioni di competenza, nonché dei soggetti privati, ferma restando la tutela della sicurezza delle reti.
5. Il catasto regionale degli impianti radioelettrici di cui all’articolo 11 della l.r. 9/2002 è aggiornato e coordinato in collaborazione applicativa con la banca dati di cui al presente articolo secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 24, comma 1, lettera c).
6. Gli enti preposti al rilascio dei titoli legittimanti necessari per l’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, nonché per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga o per la modifica di quelle esistenti, adeguano la propria regolamentazione prevedendo, a carico dei soggetti realizzatori degli impianti radioelettrici e delle infrastrutture per le telecomunicazioni, l’obbligo di trasmettere gli elaborati finali che consentano il rilevamento della reale consistenza dell’infrastruttura realizzata.
7. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità, criteri e procedure per la formazione e l’aggiornamento della banca dati.”
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