Articolo abrogato dall’art. 16, comma 1, della L.R. 12/04/2022, n. 6, così recitava:

“Art. 7 - (Disciplina del sottosuolo)

1. La Regione, avvalendosi della banca dati di cui all’articolo 21, persegue un corretto utilizzo del sottosuolo, agevolando e coordinando lo scambio di informazioni ai fini della realizzazione delle infrastrutture per la fornitura e distribuzione dei servizi a rete e, in modo particolare, la posa della fibra ottica per le comunicazioni elettroniche.

2. I comuni e le province, nel rispetto di quanto stabilito dalla disciplina statale e, in particolare, dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 ottobre 2013 (Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali) nonché da apposite linee guida emanate dalla Giunta regionale, approvano un proprio regolamento per l’uso del sottosuolo, prevedendo:

a) un utilizzo razionale del sottosuolo in rapporto alle esigenze del soprasuolo;

b) il miglioramento e la massimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;

c) la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente a tecniche innovative e a ridotto impatto ambientale, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;

d) la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;

e) il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;

f) la realizzazione di infrastrutture sotterranee per l’alloggiamento dei servizi a rete;

g) un elenco di strade sensibili dove, per particolare tipologia di pavimentazioni, conformazione e dimensione della carreggiata e dei marciapiedi o per intensità di traffico o altre esigenze particolari, devono essere adottate particolari cautele nell’utilizzazione del suolo e sottosuolo pubblico, ricorrendo prioritariamente a condivisione di reti, di dotti o di scavi o tecniche innovative di perforazione;

h) un utilizzo prioritario delle infrastrutture pubbliche per il passaggio di cavi e fibre;

i) una profondità minima di scavo, ai sensi dall’articolo 2, comma 15-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, compresa tra trenta e quaranta centimetri, salvo motivati impedimenti;

j) le aree ove, per particolari motivi, non è consentito l’impiego delle tecniche di scavo a limitato impatto ambientale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 ottobre 2013;

k) le modalità di coordinamento degli interventi con la realizzazione delle infrastrutture di cui all’articolo 8, comma 1, anche per quanto non previsto nel programma triennale e nell’aggiornamento annuale dei lavori pubblici di cui al medesimo articolo 8, comma 1.

3. Il regolamento di cui al comma 2 prevede, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, procedimenti abilitativi semplificati nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dall’articolo 2 del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008.

4. Al di fuori delle aree già individuate ai sensi del comma 2, lettera j), l’impiego di tecniche di scavo diverse da quelle a limitato impatto ambientale deve essere adeguatamente motivata e giustificata dall’ente pubblico competente.

5. I comuni e le province adeguano il regolamento di cui al comma 2 alle nuove disposizioni europee, statali e regionali, con particolare riferimento ad eventuali agevolazioni per gli interventi di realizzazione e sviluppo delle reti.”

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