Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1, della L.R. 29/03/2021, n. 7, così recitava:

“Art. 17 - Rinnovo della concessione

1. Il titolare della concessione può richiedere il rinnovo della stessa entro l'anno che precede quello di scadenza. Il dirigente del Servizio regionale provvede al rinnovo, sussistendo i presupposti previsti dalla presente legge, con le modalità di cui all’articolo 10 e all’articolo 12. Il dirigente, con provvedimento motivato, può disporre, per ragioni di pubblico interesse il diniego dell'istanza di rinnovo. Fino all'adozione del provvedimento conseguente all'istanza di rinnovo, rimangono in capo al titolare della concessione i diritti e gli obblighi stabiliti con la concessione.

2. La richiesta di rinnovo della concessione è pubblicata con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3.

3. In caso di mancata presentazione di richiesta di rinnovo della concessione o in caso di diniego di rinnovo il dirigente del Servizio regionale provvede all'indizione di apposita procedura di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un bando finalizzato all'individuazione di un nuovo concessionario.”

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